F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. FICUZZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA VESUVIO CALCIO A 5/FICUZZA DEL 10.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 121 del 16.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. FICUZZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA VESUVIO CALCIO A 5/FICUZZA DEL 10.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 121 del 16.4.1999) La gara Vesuvio/Ficuzza, in programma il 10.4.1999 a S. Erasmo al Vesuvio nell'ambito del Campionato di Calcio a Cinque - Serie A/2 - , non poteva aver luogo per la mancata presentazione della squadra della società A.S. Ficuzza. II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 157 del 15 aprile 1999, respingeva il reclamo proposto dall'A.S. Ficuzza, che aveva invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore per giustificare la sua mancanza, e le infliggeva la penalizzazione di un punto in classifica, l'ammenda di L. 200.000 e la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. 121 del 16 aprile 1999, confermava tale decisione. Propone appello l'A.S. Ficuzza, invocando il riconoscimento della causa di forza maggiore. II gravame è inammissibile. Ed invero I'art. 55 comma 2 N.O.I.F. detta che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore giustificante la mancata partecipazione alla gara compete in prima istanza al Giudice Sportivo ed in seconda ed ultima istanza alla Commissione Disciplinare. II provvedimento emesso nel giudizio di secondo grado deve considerarsi a tutti gli effetti definitivo, come tale sottratto alla cognizione di questa C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 55 n. 2 N.O.I.F., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Ficuzza di Palermo ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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