F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VITTORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORIA/PRO EBOLITANA DEL 14.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 104 del 26.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. VITTORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORIA/PRO EBOLITANA DEL 14.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 104 del 26.3.1999) II Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale, a seguito dell'esame degli atti di gara e della riserva scritta presentata dalla Pro Ebolitana relativi alla gara Vittoria/Pro Ebolitana, disputata il 14.2.1999 per il Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, e terminata con il risultato di 2-0 per la squadra di casa, irrogava alla A.S. Vittoria Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Nel suo rapporto il Commissario di campo, infatti, aveva riferito che all'arrivo del pullman della società ospite nel parcheggio interno dell'impianto sportivo, alcune persone non identificate aggredivano con calci e pugni i calciatori della Pro Ebolitana, facendo scoppiare una rissa sedata solo a seguito dell'intervento della Forza pubblica; che i calciatori della Pro Ebolitana, sebbene scortati dalla Forza pubblica, venivano nuovamente assaliti in prossimità degli spogliatoi con calci e pugni; che il calciatore Guarnaccio Pasquale, a seguito di un violento pugno ricevuto nella seconda aggressione, presentava "un marcato arrossamento all'orecchio sinistro". Il Giudice Sportivo rilevava che tali fatti di violenza e più ancora il clima di intimidazione derivante da tali fatti avevano avuto sicura influenza sulle condizioni psicofisiche dei calciatori aggrediti , indipendentemente dal fatto che gli stessi erano poi scesi regolarmente in campo per disputare la gara. Da ciò la sanzione della punizione sportiva, in applicazione dell'art.7, comma 4, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n.68 del 3 marzo 1999). La delibera del Giudice Sportivo veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.S. Vittoria (Com. Uff. n.104 del 26 marzo 1999). Propone appello in questa sede l'A.S. Vittoria, reiterando in parte le doglianze già respinte dalla Commissione Disciplinare. L'appello é infondato. Ed invero, la circostanza che il Direttore di gara nel suo rapporto non abbia riferito specificamente degli episodi verificatisi prima della gara, ma si sia limitato a fare rinvio al rapporto del Commissario di campo ("consultare il referto del Commissario di campo") non può valere né a sminuire la gravità dei fatti, né a far ritenere che essi siano stati ritenuti dal Direttore di gara ininfluenti, ma solo che questi, pur presente ai fatti, si é rimesso quanto alla loro segnalazione agli organi competenti a valutarli, al resoconto che ne avrebbe fatto altro ufficiale a ciò legittimato dalle disposizioni regolamentari. Dispone, infatti, l'art. 68 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. che i Commissari di campo, "riferiscono sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre". L'estrema gravità degli episodi riportati nelle decisioni dei primi giudici, che hanno sorvolato su altri episodi pur riferiti dal Commissario di campo, quali i comportamenti degli addetti agli spogliatoi, di minore gravità ma anch'essi sanzionabili, comporta che la sanzione inflitta debba essere confermata. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Vittoria di Vittoria (Ragusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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