F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CASTELSARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Comunicato Ufficiale n. 139 del 21.5.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. CASTELSARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Comunicato Ufficiale n. 139 del 21.5.1999)
Per le gravi intemperanze poste in essere dai sostenitori locali nel corso e al termine della gara Castelsardo/Massese, disputata il 25.4.1999 nell'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, Girone F, il Giudice Sportivo presso i! Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale sanzionava l'U.S. Castelsardo con la squalifica del campo fino al 30.6.2000 (Com. Uff. n. 84 del 28 aprile 1999).
La punizione veniva ridotta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti che determinava il periodo di squalifica a tutto il 31 marzo 2000 (Com. Uff. n. 139 del 21 maggio 1999).
Contro questa decisione l'U.S. Castelsardo ha proposto appello, lamentando l'eccessività della sanzione e chiedendone adeguata riduzione. Assume la reclamante che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto del lodevole comportamento dei propri tesserati in difesa della terna arbitrale, aggredita da due energumeni il cui comportamento non può criminalizzare una compagine societaria sempre distintasi per correttezza. L'appello non merita accoglimento.
Osserva il Collegio che il numero dei facinorosi invasori di campo non fu affatto esiguo: dapprima cinque persone, prontamente bloccate, e poi una cinquantina al fischio finale; nell'occasione furono attinti i tre Ufficiali di gara nonché i calciatori della Massese. In particolare, l'arbitro fu colpito con un calcio a una gamba, un assistente con tre calci alle gambe e un pugno al basso ventre e l'altro con un forte pugno al viso, tanto da riportare la frattura composta delle ossa nasali con prognosi di trenta giorni.
In sostanza, si è trattato di episodi di indubbia gravità, esattamente valutati dai primi giudici e puniti, quindi, con una sanzione adeguata, nella cui determinazione si è espressamente tenuto conto del fattivo comportamento dei dirigenti e calciatori locali, valso ad evitare ulteriori conseguenze agli Ufficiali di gara.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Castelsardo di Castelsardo (Sassari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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