F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. PUTEOLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPILONGO SALVATORE IN RELAZIONE ALLA GARA PRO EBOLITANA/PUTEOLANA DEL 21.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff n. 33 del 3.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. PUTEOLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPILONGO SALVATORE IN RELAZIONE ALLA GARA PRO EBOLITANA/PUTEOLANA DEL 21.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff n. 33 del 3.12.1999) II rapporto arbitrale relativo alla gara Pro Ebolitana/Puteolana del 21.11.1999 informa della espulsione comminata, nel secondo tempo, al calciatore Salvatore Campilongo che, al diciassettesimo minuto della seconda frazione della competizione, "colpiva con uno schiaffo al volto un avversario procurandogli dolore temporaneo". In base a tale referto il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per I'Attività Interregionale, ha comminato al Campilongo la squalifica per tre giornate di gara (Coni. UH. n. 39 del 24 novembre 1999); la sanzione è stata confermata dalla Commissione Disciplinare con la delibera citata in epigrafe. L'appello presentato dalla Puteolana F.C. ricostruisce l'evento posto a base della sanzione affermando che il calciatore Salvatore Campilongo era impegnato, al momento delI'intervento dell'Assistente arbitrale, in una fase di gioco aereo e cercava di 'divincolarsi dall'abbraccio di un avversario; la manata al volto dell'avversario, secondo la tesi della società ricorrente, sarebbe involontaria e connessa ad irruenza agonistica , a causa del tentativo del Campilongo, impegnato appunto nell'azione di gioco, di divincolarsi dall'atto ostruzionistico posto in essere dall'avversario (contestualmente colpito al volto). L'analisi degli atti ufficiali di gara non consente di aderire alla tesi della involontarietà del fallo; appare evidente come l'episodio si sia concretato in uno "schiaffo al volto non riconducibile alla dinamica dello scontro di gioco. Una considerazione dell'episodio, in qualche misura strettamente legato ad uno scontro agonistico e recante conseguenze di lieve entità, pur confermando la natura violenta della reazione (e giustificando, tosi, la sanzione della squalifica), consente una valutazione comparativa, in base ai precedenti giurisprudenziali concernenti episodi assimilabili. Su questa base, pur sottolineando i limiti di tali parametri comparativi, dinanzi al rilievo della concreta fattispecie, questa C.A.F. ritiene equo un ridimensionamento della sanzione della squalifica che viene determinata in due giornate effettive di gara. Per questi motivi la C,A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dal F.C. Puteolana di Pozzuoli (Napoli), riducendo a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Campilongo Salvatore. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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