F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.U.S. VITERBO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.7.2000 INFLITTA AL CALCIATORE VESPA PIERLUIGI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff n. 53 del 2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.U.S. VITERBO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.7.2000 INFLITTA AL CALCIATORE VESPA PIERLUIGI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff n. 53 del a.2.2000) Direttore II Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con delibera pubblicata sul C.U. n. 102 del 26 gennaio 2000, in relazione alla gara C.U.S. Viterbo/Lido di Roma del 22.1. 2000, infliggeva al calciatore Vespa Pierluigi la sanzione della squalifica fino al 31.t2.2000, perché, "a fine gara, mentre gli Arbitri facevano ritorno negli spogliatoi, calciava con violenza il pallone contro di loro, colpendo alla schiena l'arbitro n. 1, provocandogli forte e momentaneo dolore Avverso la decisione proponeva reclamo il C.U.S. Viterbo, deducendo che vi era stato uno scambio di persona, in quanto a colpire l'Arbitro era stato in realtà il n. 9 Silvestri Antonio, il quale aveva subito ammesso l'addebito, confessando il fatto ai dirigenti della sua squadra. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigettava il reclamo nel merito, in quanto i fatti dedotti contrastavano con le risultanze degli aHi ufficiali di gara, ma riduceva la squalifica al calciatore Vespa Pierluigi fino al 31.7.2000. Contro quest'ultima decisione propone appello il C.U.S. Viterbo, deducendo nuovamente la tesi dello scambio di persona e chiedendo l'annullamento della squalifica inflitta L'appello a infondato. Ai sensi dall'art. 25, comma 1, C.G.S., l'accertamento dei fatti portati al vaglio della Giustizia Sportiva deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali di gara, i quali, quando sono precisi, univoci e non contraddittori, hanno valore di prova privilegiata perché provengono da soggetti dell'Ordinamento federale (gli Ufficiali di gara), che non hanno alcun interesse ad alterare o a modificare i fatti oggetto della loro diretta percezione. Nel caso in specie, il calciatore Vespa è stato individuato con certezza dal Direttore di gara come autore del fatto violento, così come risulta dal referto arbitrale che, quale atto ufficiale, non può essere messo in dubbio da prove per testi o mezzi probatori provenienti dalla parte interessata o da terzi. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello sopra proposto dalla C.U.S. Viterbo di Viterbo, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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