F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VILLACIDRESE AVVERSO DECISIOHI MERITO GARA VILLACIDRESE/SESTRESE DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 49 del 28.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. VILLACIDRESE AVVERSO DECISIOHI MERITO GARA
VILLACIDRESE/SESTRESE DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 49 del 28.1.2000)
All'esito della gara Villacidrese/Sestrese, disputata il 5.12.1999 nell'ambito del Campionato
Nazionale Dilettanti e terminata col punteggio di 0 a 2, la S.S. Villacidrese Calcio adduceva
l'irregolare svolgimento della stessa per avere la società Fratellanza Sport. Sestrese utilizzato i
calciatori Bonetti Ivano e Romeo Andrea, entrambi squalificati.
II Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 22 dicembre 1999,
dichiarava inammissibile il reclamo per il mancato preannuncio, ex art. 18 comma 4 lett. b) C.G.S.,
ed infliggeva "ex officio" alla società F.S. Sestrese 1919 la punizione sportiva della perdita
dell'incontro con il punteggio di 0 a 2.
Tale decisione veniva però riformata dalla competente Commissione Disciplinare che, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 28 gennaio 2000, ripristinava il risultato conseguito in
campo dalle due squadre.
Propone appello la S.S. Villacidrese Calcio, invocando l'aggiudicazione dell'incontro "a
tavolino".
La C.A.F. ritiene che il gravame non abbia fondamento.
Ed invero nella specie, in mancanza del dovuto preannuncio di reclamo, sul Com. Uff. n. 46
del 7.12.1999, veniva registrato il risultato della gara suindicata, e solo con successiva decisione del
22.12.1999 (Com. Uff. n. 51) il Giudice Sportivo adottava, "ex officio", la punizione sportiva in
danno della società F.S. Sestrese 1919.
II potere-dovere del Giudice Sportivo di instaurare d'ufficio il procedimento ai sensi dall'art. 18 n. 2
lett. a) C.G.S. si consuma una volta che, con la pubblicazione sul comunicato ufficiale, sia stato reso
noto il risultato della gara conseguito sul campo; dopo che sia intervenuta la c.d. "omologazione
residua al medesimo solo un potere disciplinare, che il Giudice Sportivo può esercitare infliggendo
le sanzioni del caso, con esclusione però di provvedimenti che possano modificare il risultato della
gara.
L'esigenza primaria di salvaguardare la certezza del risultato ai fini della regolarità del
campionato non consente diversa interpretazione delle norme regolamentari.
La punizione sportiva adottata dal Giudice Sportivo fu quindi illegittima e bene pertanto ha
fatto la competente Commissione Disciplinare a revocarla.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Villacidrese di
Cagliari e dispone l'incameramento della tassa versata.
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