F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA PAGANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE, INFLITTELE IN RELAZIONE ALLA GARA PAGANESE/PRO EBOLITANA DEL 20.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 72 del 24.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA PAGANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE, INFLITTELE IN RELAZIONE ALLA GARA PAGANESE/PRO EBOLITANA DEL 20.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 72 del 24.3.2000) II Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale (Com. Uff. n. 75 del 23 febbraio 2000) ha ricostruito, sulla base degli atti ufficiali (in particolare il rapporto dell'Arbitro e dei due Assistenti di gara e il rapporto del Commissario di campo) i gravi incidenti e i fatti violenti verificatisi nel corso della gara Paganese/Pro Ebolitana del 20.2.2000 e gli incidenti ulteriori che hanno riguardato sia la fase immediatamente successiva alla gara che un ulteriore periodo (fino a circa le ore 18.30) durante il quale la terna arbitrale era costretta a trattenersi nell'impianto sportivo. La ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice Sportivo non è apparsa controvertibile; sicché, in sede di giudizio di secondo grado, la competente Commissione Disciplinare ha confermato la sanzione della squalifica del campo di giuoco per cinque gare effettive inflitta alla Società Paganese (Com. Uff. n. 72 del 24 marzo 2000). Con il reclamo proposto dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la Paganese Calcio pone come argomento centrale a sostegno deve proprie doglianze il comportamento fattivo di essa Società caratterizzato dalle cautele di varia natura poste in essere dalla stessa Paganese per prevenire l'eventualità di fatti violenti, la fattiva collaborazione prestata dai dirigenti della società e la presenza di comportamenti dei sostenitori della squadra avversaria qualificati come provocatori. Nella valutazione degli incidenti, resa possibile dall'esame degli atti ufficiale e dei giudizi di primo e secondo grado, la C.A.F. conferma la sicura ricostruzione degli eventi già posta a base delle deliberazioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare. Emerge con chiarezza, inoltre, che il comportamento collaborativo dei dirigenti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara è stato congruamente valutato dai primi giudici conducendo, per questa via, alla determinazione della durata della sanzione della squalifica del campo. E, infine, da ribadire, confermando la costante giurisprudenza di questa Commissione d'Appello Federale, che non sono determinanti le considerazioni e le doglianze fondate su comparazioni con episodi di natura analoga verificatasi in altre gare; la valutazione della giustizia sportiva, in merito alla commisurazione della sanzione, si basa su un giudizio avente ad oggetto caso per caso, la gravità dei fatti e il rilievo della condotta dei protagonisti degli incidenti; valutazioni compiute con adeguata ponderazione dalle deliberazioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Paganese Calcio di Pagani (Salerno) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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