F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C – RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA NUOVA POL DIVINO AMORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A LAZIO CALCIO A CINQUE/NUOVA DIVINO AMORE DELL’11.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 82 del 13.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA NUOVA POL DIVINO AMORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A LAZIO CALCIO A CINQUE/NUOVA DIVINO AMORE DELL'11.3.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 82 del 13.4.2000) L'incontro del Campionato di Serie A di Calcio a Cinque Lazio Calcio a Cinque/Nuova Divino Amore, disputatasi a Roma I'11.3.2000, si concludeva con il punteggio di 4 - 3 in favore della società ospitante. La nuova Polisportiva Divino Amore proponeva opposizione al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque avverso la regolarità della gara, sostenendo che la squadra avversaria nelle ultime battute dell'incontro aveva impiegato cinque calciatori, mentre l'arbitro aveva disposto l'espulsione di un calciatore per squadra; chiedeva pertanto l'assegnazione della vittoria "a tavolino" e in subordine l'ordine di ripetizione della partita. II reclamo veniva rigettato (Com. Uff. n. 169 del 29 marzo 2000) e contro la decisione la società interessata proponeva appello alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, la quale confermava la statuizione del primo giudice (Com. Uff. n. 82 del 13 aprile 2000). La Nuova Polisportiva Divino Amore si è ora rivolta a questo Collegio - ribadendo le argomentazioni in precedenza svolte ed evidenziando presunte ambiguità degli atti ufficiali - al quale ha rinnovato le richieste di punizione sportiva della perdita della gara a carico dell'avversaria e, in via subordinata, di ripetizione dell'incontro. Rileva la C.A.F che il reclamo è infondato. Gli Ufficiali di gara, come si evince dai rapporti e successivi supplementi, hanno attestato che l'incontro è stato portato regolarmente a termine, dopo la contemporanea espulsione di un calciatore per parte, con l'impiego di quattro atleti per ciascuna squadra; secondo il Commissario di campo, invece, il calciatore della Lazio che era stato espulso a pochi secondi dalla fine della gara sarebbe rimasto in campo. Orbene, per esplicata disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.). in caso di discordanza in relazione a fatti contestualmente rilevati a rapporti degli Arbitri prevalgono su quello del Commissario di campo, sicché si rileva del tutto vana l'insistenza dell'appellante nel richiamare la diversa valutazione compiuta sull'episodio. L'appellante denuncia poi una presunta violazione regolamentare in quanto la S.S. Lazio Calcio a Cinque dopo la segnatura della rete al 19' del secondo tempo non avrebbe reintegrato l'organico, come era suo diritto (decisioni I.F.A.B. in calce all'art. 12 delle Regole del giunco Calcio a cinque). II rilievo non ha fondamento. Si tratta infatti di "facoltà" concessa alla squadra di completare il numero dei propri calciatori, e non già di "obbligo" dalla cui inosservanza far discendere conseguenze a carico della società inadempiente. II rigetto dell'appello compone l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Nuova Pol. Divino Amore di Roma ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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