F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL VESUVIO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO SERIE A2 QUEENS AVEZZANO/VESUVIO CALCIO A CINQUE DEL 6.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 91 del 10.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C - RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL VESUVIO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO SERIE A2 QUEENS AVEZZANO/VESUVIO CALCIO A CINQUE DEL 6.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 91 del 10.5.2000) All'esito della gara Queens Avezzano/V esuvio, disputata in data 6.5.2000 nell'ambito del Campionato Nazionale Serie A2 di Calcio a Cinque (Play-off) e terminata col punteggio di 6 a 2, la società Vesuvio Calcio a Cinque proponeva rituale reclamo, adducendo che nel corso della partita si erano verificate numerose intemperanze da parte dei sostenitori avversari in danno dei calciatori ospiti; in particolare la reclamante denunciava che il proprio calciatore Antelmi Pietro, colpito da un oggetto lanciato nella sua direzione, era stato costretto ad abbandonare l'impianto sportivo per essere ricoverato in ospedale. II Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 216 dell' 8 maggio 2000, infliggeva alla società Queens Avezzano la penalizzazione di tre punti. La decisione veniva però annullata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla società Queens Avezzano (Com. Uff. n. 91 del 10 maggio 2000). Avverso tale decisione ha proposto appello la società Vesuvio Calcio a Cinque, invocando il ripristino della delibera del Giudice Sportivo. La C.A.F. osserva che il gravame non ha fondamento. Ed invero la Commissione Disciplinare, nel rilevare che il reclamo di primo grado non era stato corredato dalla prova dell'invio dello stesso alla controparte, si come prescrive l'art. 23 n. S C.G.S.. e che il primo giudice non ne aveva dichiarato la inammissibilità per la mancata allegazione della ricevuta della raccomandata (o, nella specie, trattandosi di incontro di Play-off, per il quale era prevista l'abbreviazione dei termini, del fax) ha ritualmente annullato la delibera impugnata a norma dall'art. 26 n. 4 C.G.S.. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Vesuvio Calcio a Cinque di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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