F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SANGIMIGNANO SPORT S.C. AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE DI CICCO MARCELLO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 86 del 20.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SANGIMIGNANO SPORT S.C. AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE DI CICCO MARCELLO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 86 del 20.4.2000) II Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale deferiva alla competente Commissione Disciplinare, con atto del 31.1.2000, il Sangimignano Sport S.C. e il calciatore Di Cicco Marcello, tesserato per detta società, per rispondere della violazione delle norme e procedure in materia di tesseramento e della violazione dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, su richiesta della Società deferita, chiedeva alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dall'art. 38, comma 3, lett. a). C.G.S., il giudizio di competenza in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore. La Commissione Tesseramenti, con la decisione adottata nella seduta del 13 aprile 2000, dichiarava la invalidità del trasferimento del calciatore dell'A.C. Siena al Sangimignano Sport S.C.. Sulla base di tale decisione, la Commissione Disciplinare, rilevato che il predetto calciatore aveva preso parte a due gare, Grosseto/Sangimignano del 9.1.2000 e SangimignancNenturina del 16.t.2000, in posizione irregolare, irrogava allo S.C. Sangimignano Sport la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 per la gara del 16.1.2000. in applicazione dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, e 3 punti di penalizzazione per la gara del 9.1.2000. in applicazione dell'art.. 8 ten. b) ed f) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto per le sanzioni inerenti a tale gara erano scaduti i termini di cui all'art. 19. comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 86 del 20 aprile 2000). Appella tale decisione lo S.C. Sangimignano Sport. Osserva la C.A.F. che l'appello va dichiarato inammissibile per quanto concerne il capo della decisione relativo alla gara Sangimignano/Venturina, ai sensi dall'art. 23. comma S, del Codice di Giustizia Sportiva, per omesso invio di copia dei motiva alla società controparte. Per il resto l'appello deve essere respinto. E' infondato, infatti, il rilievo secondo cui l'appellante sarebbe stata privata della possibilità di formulare le proprie difese in quanto la Commissione Disciplinare, pur rilevando la tardività del deferimento in ordine alla gara Grosseto/Sangimignano del 9.1.2000, avrebbe ugualmente irrogato una sanzione per tale gara infliggendole 3 punti di penalizzazione II deferimento. infatti, come può desumersi dalla nota del 31.1.2000 del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, imputa suo S.C. Sangimignano la violazione delle norme relative al tesseramento dei calciatori, cioè la violazione di norme federali e le sanzioni per tale violazioni sono regolate dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, cioè dalla disposizione applicata dalla Commissione Disciplinare . La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dal Sangimignano SpoA S.C. di San Gimignano (Siena), così decide - lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, per la parte aderente la gara Sangimignano Sport/Ventunna del 16.1.2000; - lo respinge nel resto; - ordina incamerarsi la tassa versata.
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