COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 2 del 03.07.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00, LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VIOLANTE SALVATORE E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE APUZZO MATTEO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 188 del 16.06.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti Play Out).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 2 del 03.07.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00, LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VIOLANTE SALVATORE E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE APUZZO MATTEO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 188 del 16.06.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti Play Out). La Commissione Disciplinare, •letti gli atti; •preso atto che la reclamante U.S. Ariano Irpino ha chiesto la riduzione dell’ammenda irrogata per l’importo di euro 2.000,00 e la riduzione delle giornate di squalifica ai calciatori Violante Salvatore e Apuzzo Matteo determinata dal Giudice Sportivo rispettivamente per sei gare e quattro gare e che i fatti nella loro materialità come accertati dal Giudice Sportivo non sono contestati dalla reclamante con riferimento al comportamento di alcuni tesserati non identificati (lancio di bottiglie di plastica semipiene contro i calciatori del Potenza da parte dei tesserati della Società Ariano, tesserati che si erano tolti preventivamente la maglia di gioco per non essere identificati, danneggiamenti dei servizi igienici ed altri atti di violenza); •che neppure è contestata dalla reclamante la condotta accertata dal G.S. del calciatore Violante autore di una violenta rissa con calci e pugni a gioco fermo, con lancio di bottiglie che hanno colpito anche un rappresentante della P.S. e del calciatore Apuzzo autore anch’egli di atti di violenza, a fine gara, con lanci di bottiglie contro i calciatori del Potenza; •rilevato che la sanzione, così come irrogata alla Società e al Violante, appare congrua alla gravità delle condotte; •che, per converso, la sanzione della squalifica per quattro gare al calciatore Apuzzo può essere ridotta di una giornata in relazione alla condotta dello stesso, che, pur violenta, non ha coinvolto le Forze dell’Ordine (v. rapporto del commissario di campo nel quale si evidenziano solo “frasi altamente ingiuriose”), P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a tre giornate del calciatore Apuzzo Matteo, respinge nel resto. Nulla per la tassa non versata.
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