COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 19.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BOCA SAN LAZZARO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CHOMAKOV KRASSIMIR (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 16 del 10.09.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 23 del 19.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BOCA SAN LAZZARO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CHOMAKOV
KRASSIMIR (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 16 del 10.09.2003 –
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti;
• rilevato che la reclamante A.C. Boca San Lazzaro S.r.l. chiede la riduzione della squalifica di
tre giornate inflitte al calciatore Chomakov Krassimir deducendo che l’atteggiamento
provocatorio del calciatore era diretto nei confronti dei tifosi della sua squadra e non del
Boca, atteggiamento giustificato per aver ricevuto il calciatore critiche sul suo rendimento
nelle settimane precedenti la partita Cagli/Boca San Lazzaro dai tifosi del Boca;
• preso atto che dal referto arbitrale, assistito da fede privilegiata, risulta, per converso, che il
calciatore, dopo aver segnato la rete, si è diretto “con fare molto provocatorio” verso la
tribuna ove si trovavano i tifosi del Cagli “inveendo e intimando loro di fare silenzio con gesti
e grida, aggrappandosi sulla rete di recinzione”;
• tenuto conto che l’atteggiamento non ha, nel caso concreto, avuto alcun riflesso sulla
regolarità della gara e sul comportamento dei tifosi del Cagli, appare congrua la riduzione della
squalifica a due gare,
P.Q.M.
accoglie il reclamo e riduce a due giornate la squalifica inflitta al calciatore Chomakov Krassimir.
Nulla per la tassa non versata.
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