COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 19.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE OPARA PASCHAL (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 16 del 10.09.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 23 del 19.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE OPARA PASCHAL (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 16 del 10.09.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
• il G.S. ha squalificato per tre giornate effettive il calciatore Opara Paschal perché a gioco
fermo colpiva con una gomitata al volto un avversario procurandogli un lieve dolore;
• l’U.S. Bojano propone reclamo chiedendo la riduzione della sanzione sulla base della scarsa
entità delle conseguenze fisiche subite dal calciatore avversario. Pone a sostegno della
propria domanda il referto arbitrale dal quale si evince che la gomitata inferta aveva
provocato “lieve dolore”;
• i fatti non sono contestati, essendo pacifico che il calciatore Opara Paschal ha colpito un
avversario a gioco fermo con una gomitata al volto. Tale condotta violenta appare
meritevole della sanzione inflitta dal G.S. anche perché eventuali più gravi conseguenze
avrebbero comportato una maggiore squalifica. La graduazione della sanzione è infatti
legata al libero convincimento del giudice in relazione alla gravità della condotta di volta in
volta posta in essere,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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