COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 26.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FANTOZZI FABRIZIO (tesserato U.S. Art. Ind. Larcianese) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 19 del 17.09.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 27 del 26.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE FANTOZZI FABRIZIO (tesserato U.S. Art. Ind.
Larcianese) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 19 del 17.09.2003 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
- letto il reclamo del calciatore della Larcianese Fantozzi Fabrizio, con cui si contesta la
decisione del G.S. di squalifica per tre gare effettive dello stesso Fantozzi per avere, a giuoco
fermo, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario nel corso della gara
Larcianese/Versilia del 14.09.2003;
- rilevato che i fatti che hanno determinato la sanzione emergono con chiarezza dal rapporto
arbitrale e non sono stati smentiti dal reclamante, il quale ha chiesto la sola riduzione della
sanzione sul presupposto dell’assenza di danni cagionati al calciatore avversario e della
mancanza di una specifica volontà di colpire;
- considerato che a nulla rilevano le giustificazioni del reclamante, essendosi, comunque,
verificato un atto di violenza a giuoco fermo e che la sanzione irrogata appare congrua,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata nella misura dovuta pari a Euro 52,00,
con restituzione della parte eccedente.
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