COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 26.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FANTOZZI FABRIZIO (tesserato U.S. Art. Ind. Larcianese) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 19 del 17.09.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 26.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FANTOZZI FABRIZIO (tesserato U.S. Art. Ind. Larcianese) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 19 del 17.09.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, - letto il reclamo del calciatore della Larcianese Fantozzi Fabrizio, con cui si contesta la decisione del G.S. di squalifica per tre gare effettive dello stesso Fantozzi per avere, a giuoco fermo, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario nel corso della gara Larcianese/Versilia del 14.09.2003; - rilevato che i fatti che hanno determinato la sanzione emergono con chiarezza dal rapporto arbitrale e non sono stati smentiti dal reclamante, il quale ha chiesto la sola riduzione della sanzione sul presupposto dell’assenza di danni cagionati al calciatore avversario e della mancanza di una specifica volontà di colpire; - considerato che a nulla rilevano le giustificazioni del reclamante, essendosi, comunque, verificato un atto di violenza a giuoco fermo e che la sanzione irrogata appare congrua, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata nella misura dovuta pari a Euro 52,00, con restituzione della parte eccedente.
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