COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale Coppa Italia N°5 del 16/09/2003– pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 24/08/2003 CASERTANA F.C.S.R.L. – SANGIUSEPPESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale Coppa Italia N°5 del 16/09/2003– pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 24/08/2003 CASERTANA F.C.S.R.L. - SANGIUSEPPESE Il Giudice Sportivo; - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°3 del 27/08/03; - rilevato che la Società Sangiuseppese non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 12 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; - 2 Segue Reclami 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Casertana - Sangiuseppese 2 - 1; 3) di addebitare sul conto della società Sangiuseppese la tassa di reclamo.
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