COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale Coppa Italia N°5 del 16/09/2003– pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 24/08/2003 CASERTANA F.C.S.R.L. – SANGIUSEPPESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale Coppa Italia N°5 del 16/09/2003– pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO COPPA ITALIA SERIE D
GARA DEL 24/08/2003 CASERTANA F.C.S.R.L. - SANGIUSEPPESE
Il Giudice Sportivo;
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°3 del 27/08/03;
- rilevato che la Società Sangiuseppese non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico
in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29
comma 12 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
- 2
Segue Reclami
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Casertana -
Sangiuseppese 2 - 1;
3) di addebitare sul conto della società Sangiuseppese la tassa di reclamo.