COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale Coppa Italia N°5 del 16/09/2003– pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 30/08/2003 LADISPOLI S.R.L. – MONTEROTONDO CALCIO SRL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale Coppa Italia N°5 del 16/09/2003– pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 30/08/2003 LADISPOLI S.R.L. - MONTEROTONDO CALCIO SRL Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U n°4 del 03/09/03; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Pol.Monterotondo e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Civero Luciano (tesserato Ladispoli) in quanto squalificato, invocandosi la sanzione di cui all'art. 12 comma 5 let. a) del CGS; - rilevato che, come si evince dal C.U. n°6 del 20/09/02 del Comitato Interregionale, effettivamente al predetto calciatore veniva comminata la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione, sanzione relativa ad una gara di Coppa Italia Interregionale (Astrea - Cisco Collatino del 18/09/2002); - rilevato inoltre che, successivamente la società per la quale era tesserato il summenzionato calciatore (Cisco Collatino) non ha più disputato gare di Coppa Italia, competizione nella quale la gara andava scontata, così come previsto dall'art. 17 comma 3 e 6 del CGS; - ritenuto pertanto che la squalifica doveva essere scontata nell'attuale stagione sportiva così come previsto dall'art. 17 comma 3 e 6; - considerato dunque che il calciatore Civero Luciano, in quanto squalificato, non aveva titolo a partecipare alla gara di Coppa Italia del 31/08/03 e che a tale condotta corrisponde a carico della società Ladispoli la sanzione di cui all'art 12 comma 5 let. a) del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di comminare alla società Ladispoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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