F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FERNANDO CAPPELLI, GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO LOCALE DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA DI VALLO DI DIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994
Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
FERNANDO CAPPELLI, GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO LOCALE DEL
SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA DI VALLO DI DIANO, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE
Su informativa della Segreteria Federale della F.I.G.C.,il Procuratore Federale ha deferito a
questa Corte il dirigente federale, Sig. Fernando Cappelli, Giudice Sportivo presso il Comitato
Locale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di Vallo di Diano, per violazione dall'art. 24
comma 2 dello Statuto Federale, per aver adito la Magistratura Ordinaria - Pretura Circondariale di
Sala Consilina, Sezione Lavoro - per sostenere che per le funzioni esercitate dal 1989 al 1992 di
Giudice Sportivo della F.I.G.C. si era instaurato con quest'ultima un vero e proprio rapporto di
lavoro e per chiedere, conseguentemente, che g1i fosse riconosciuto i1 diritto alla corresponsione di
un compenso con rivalutazione ed interessi legali.
Al deferimento il Procuratore ha allegato copia del ricorso alla Pretura di Sala Consilina notificato
alla F.I.G.C. in persona del Presidente legale rappresentante, con il quale il Sig. Cappelli fonda 1a
sua pretesa per spettanze di lavoro, non avendo mai ricevuto alcun compenso per 1a suddetta
prestazione lavorativa.
L'incolpato non ha fatto pervenire deduzioni difensive benché abbia avuto debita tempestiva
conoscenza della contestazione.
La Corte Federale osserva che i dirigenti federali, tra i quali va ricompreso il Sig. Cappelli quale
Giudice Sportivo del Comitato di Vallo di Diano, secondo la definizione dall'art. 10, comma 1°,
delle N.O.I.F., esplicano funzioni non retribuite e, addirittura, non potrebbero essere dirigenti (3°
comma) se traessero lucro dalla loro attività nell'ambito delta F.I.G.C..
L'incarico loro conferito è essenzialmente onorario e l'attività svolta è del tutto gratuita.
Con la pretesa di compenso avanzata in sede giudiziaria per l'attività svolta, il Sig. Cappelli ha
disconosciuto l'essenza stessa della propria carica, ponendosi al di fuori dell'ordinamento sportivo,
delle sue regole, divieti ed obblighi cui egli è tenuto per libera scelta a seguito del suo tesseramento
per la F.I.G.C. (art. 36, comma 1°, N.O.I.F.) e nomina, accettata, di Giudice Sportivo.
L'att. 24 dello Statuto Federale pone l'obbligo per tutti coloro che nell'ambito della Federazione
svolgono qualsiasi attività, di osservare le norme dello Statuto, di tutte le norme federali, di tutti i
provvedimenti generali e di tutte le decisione particolari adottate dalla F.I.G.C. e dai suoi organi.
La elusione degli obblighi sopra richiamati è punita con sanzioni disciplinari sino alla misura della
radiazione per le persone fisiche (rectius: preclusione alla permanenza in qualsiasi rango della
F.I.G.C.).
L'incolpato, proponendo azione giudiziaria con pretese di compensi per l'opera prestata, ha
evidentemente cercato di aggirare norme federali, quali l'art. 10, commi 1° e 3°, delle N.O.I.F.,
secondo le quali mai potrebbe avere riconoscimento di retribuzione nell'ambito federale per le
funzioni esplicate.
E' vero che, come cittadino, il tesserato resta soggetto all'ordinamento comune e gode dei diritti e
della protezione giuridica che tale ordinamento riconosce, ma come soggetto dell'ordinamento
giuridico calcistico egli non può fruire dei relativi diritti sportivi, primo fra tutti quello
dell'appartenenza all'organizzazione, se non osservando gli obblighi sportivi corrispondenti fra i
quali appunto, nella fattispecie, quelli delle norme sopra accennate.
I1 comportamento dell'incolpato costituisce elusione di tali obblighi di rilevante entità e gravità sia
per l'intensità del dolo e sia per l'attentato ad uno dei principi cardine, il volontariato,
dell'organizzazione e della dirigenza sportiva.
Appare quindi pena adeguata quella richiesta dal Procuratore Federale ai sensi dall'art. 9,
comma 2°, del Codice di Giustizia Sportiva, - inibizione per anni 5 con proposta al Presidente
Federale del provvedimento di preclusione -.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal
Procuratore Federale, visto l'art. 24 dello Statuto Federale e l'art. 9, 1° e 2° comma, del Codice di
Giustizia Sportiva:
a) infligge al Sig. Fernando Cappelli la sanzione della inibizione per la durata di anni 5 a svolgere
ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società
nell'ambito federale.
b) propone al Presidente Federale che venga dichiarata, a carico del Sig. Fernando Cappelli, la
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango della F.I.G.C..
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