F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. WALTER COTTINI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 3 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. WALTER COTTINI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMI 3 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. A seguito di accertamenti svolti in data 20 luglio 1992 da due Collaboratori dell'Ufficio Indagini e su Loro relazione il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Walter Cottini, Consigliere del Comitato Regionale Lombardia, per violazione dei commi 3 e 5 dall'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver organizzato in un locale denominato "La Pagoda", sito all'interno del campo comunale di S. Stefano Ticino, in occasione di un convegno denominato "Incontri tra società dilettantistiche" operazioni irregolari di trasferimento di calciatori dilettanti. L'Ufficio Indagini aveva, infatti, precisato che gli "Incontri" erano nella realtà un vero e proprio calcio-mercato, 1a denominazione era un tentativo per eludere le norme federali in materia; l'organizzazione era tesa a sviluppare la compravendita dei contratti di calciatori e tutti i partecipanti facevano capo al Sig. Cottini, coadiuvato dal Sig. Riva, allenatore del S. Stefano, mentre nei locali era funzionante una vera segreteria con due ragazze adibite alla registrazione e poste a disposizione delle società, alle quali, a richiesta, venivano forniti modelli di liste di trasferimento ed informazioni varie. Avevano inoltre specificato i due Collaboratori dell'Ufficio Indagini che le società presenti ed identificate erano quindici e i partecipanti erano una sessantina; che la segreteria aveva anche il compito di ritirare i contratti stipulati e che loro avevano avuto modo di rilevare che sul tavolo della segreteria si trovava una lista di trasferimento, precisamente quella n. 0068414 relativa a Rotondo Adriano, cedente la società Baranzatese, 'regolarmente timbrata e firmata in bianco la casella relativa alla società acquirente, lista subito tolta da una delle due ragazze ed inserita in una cartella color marrone. Il Sig. Cottini ha inviato a questa Corte una memoria difensiva per protestare la sua innocenza; per precisare che egli è il presidente del C.I.L. Ovest (Club Intersociale Lombardo Ovest) - associazione della quale fanno parte oltre cento società, che organizza incontri, convegni sportivi e culturali, nonchè tornei per gli associati - e per escludere di aver mai organizzato a titolo personale o quale Presidente del C.I.L. Ovest 'compravendite di giocatori. Ha alligato il Sig. Cottini il programma del C.I.L. che prevede al punto sei la "Festa insieme in amicizia" per sabato 18 luglio 1992 al Pagoda di S. Stefano Ticino (gli accertamenti erano stati svolti dall'Ufficio Indagini lunedì 20 luglio) ed ha precisato che una delle societ8 appartenenti al C.I.L. aveva organizzato la manifestazione "Incontri Società Dilettantistiche" alla quale era intervenuto nella sua qualità di Presidente del C.I.L. stesso con le due segretarie per prestare assistenza e consulenza agli associati. Ha escluso il Sig. Cottini sia che queste ultime avessero i1 compito descritto nella relazione dell'Ufficio Indagini, quasi di ratifica dei contratti e di distribuzione e ritiro di moduli di trasferimento, sia l'esistenza della lista di trasferimento che una delle segretarie avrebbe ritirato ed inserito in una cartella marrone. Ha inoltre dichiarato il Sig. Cottini di non poter escludere che taluno dei partecipanti alla manifestazione abbia eventualmente parlato anche del trasferimento di qualche giocatore e che tutto era incerto, tanto che persino nella relazione dell'Ufficio Indagini si dava atto delle difficoltà di controllo effettuato - specie per l'individuazione delle società e dei tesserati presenti - controllo necessariamente monco e comunque incompleto perché era difficile stabilire o interpretare il senso dei colloqui ed i riferimenti. Ha infine precisato l'incolpato che quel raduno aveva carattere privato e non pubblico, era organizzato da una società nella sua sede sociale, era riservato alle società associate al C.I.L., di cui presenti quindici, e non era stato oggetto di alcuna pubblicità, nè erano presenti giornalisti. Osserva la Corte Federale che manca assolutamente 1a prova che il Sig. Cottini abbia organizzato il raduno di dirigenti di più società in luogo pubblico o comunque il raduno, come quello in questione, non avente carattere privato per il numero degli intervenuti e delle società rappresentate e per i1 luogo in cui è stato tenuto nel corso del quale si svolgevano pratiche attinenti al trasferimento di calciatori. Si deve anzi concludere che le risultanze portano a ritenere che l'organizzazione era stata curata dalla locale società aderente al C.I.L.. Innegabile è però che in quel raduno, come hanno potuto controllare i due Collaboratori dell'Ufficio Indagini, si svolgevano operazioni irregolari di trasferimento di calciatori. Tali operazioni non potevano sfuggire al Sig. Cottini che conosceva l'ambiente ed era stato presente per tutta la durata del raduno stesso. Quale dirigente federale, per la sua qualità di Consigliere del Comitato Regionale Lombardia, sarebbe stato suo dovere denunciare quella violazione del Codice di Giustizia Sportiva e, comunque, dissociarsi abbandonando il raduno. Assistendo allo svolgimento delle operazioni vietate egli ha tenuto una condotta non conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, violando tosi la norma di Cui all'att. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Poiché la violazione era compresa in quella maggiore contestata, deve e può essere modificata la definizione giuridica della quale il Sig. Cottini deve essere ritenuto responsabile. Congrua si ritiene la sanzione dell'ammonizione con diffida. Per tali motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Walter Cottini responsabile della violazione di cui all'att. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, così modificata la definizione giuridica del fatto contestatogli, ed infligge allo stesso la sanzione dell'ammonizione con diffida.
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