F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO A SEGUITO DI RINVIO ALLA CORTE FEDERALE, DA PARTE DELLA C.A.F., DEGLI ATTI INERENTI IL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. NUNZIANTE DE MAIO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI DELLA L.N.D. E GIA’ DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO S. GREGORIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COM~IA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A DIVERSE GARE DEL CAMPIONATO CAMPANO DI 1° CATEGORIA 1992/93.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it
PROCEDIMENTO A SEGUITO DI RINVIO ALLA CORTE FEDERALE, DA PARTE
DELLA C.A.F., DEGLI ATTI INERENTI IL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE A CARICO DEL SIG. NUNZIANTE DE MAIO, COMPONENTE DEL COMITATO
PROVINCIALE DI NAPOLI DELLA L.N.D. E GIA' DIRIGENTE DELLA SOCIETA' PRO
CALCIO S. GREGORIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COM~IA 1 C.G.S., IN RELAZIONE
A DIVERSE GARE DEL CAMPIONATO CAMPANO DI 1° CATEGORIA 1992/93.
Esaminati gli atti del procedimento instaurato, a seguito di rinvio da parte della C.A.F., a
carico del Sig. Nunziante De Maio, in quanto Componente del Comitato Provinciale di Napoli della
Lega Nazionale Dilettanti e già dirigente della Pro Calcio S. Gregorio, ed in particolare le
contestazioni mosse all'incolpato dai competenti Organi Federali nonché 1e controdeduzioni del
Sig. De Maio;
ritenuto che è rimasto provato, sulla base degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, giusta la
documentazione in atti, che nel corso del Campionato di la Categoria 1992/93 indetto dal Comitato
Regionale Campania venivano schierate nette fila dell'U.S. Caposele (poi trasformatasi in Pro
Calcio S. Gregorio) in occasione di gare ufficiali persone non tesserate in qualità di calciatori o di
guardalinee, ed altre sotto falso nome;
considerata l'accertata responsabilità per tali fatti del Sig. De Maio Nunziante, da solo o in concorso
con altri; ritenuto che il comportamento del predetto Sig. De Maio, dirigente della U.S. Pro Calcio
S. Gregorio, nonché Dirigente Federale, concreti grave violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S.;
sentite le conclusioni del Procuratore Federale;
la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale,
dichiara il Sig. De Maio Nunziante responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione
della inibizione per anni 5 con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
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