F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SERGIO FRANCHINI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO TENUTO IN OCCASIONE DELLA GARA BADESSE/NUOVA GROSSETO DEL 13.4.1994. 5 – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SERGIO FRANCHINI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCORRETTO TENUTO NEI CONFRONTI DI ALCUNI COMPONENTI DEL COMITATO PROVINCIALE F.I.G.C. DI GROSSETO.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SERGIO FRANCHINI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO TENUTO IN OCCASIONE DELLA GARA BADESSE/NUOVA GROSSETO DEL 13.4.1994. 5 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SERGIO FRANCHINI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCORRETTO TENUTO NEI CONFRONTI DI ALCUNI COMPONENTI DEL COMITATO PROVINCIALE F.I.G.C. DI GROSSETO. Con distinti atti, la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Corte il Sig. Sergio Franchini, Consigliere del Comitato Regionale Toscana, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere tenuto in due distinte circostanze un comportamento contrastante con le norme regolamentari. In particolare, secondo l'organo dell'accusa sportiva, i1 predetto Franchini, in data 23.5.1994 aveva rivolto al1'indirizzo di tutti i Componenti del Comitato sopracitato generiche espressioni ingiuriose: aveva specificamente apostrofato più volte tale Mucci Roberto ed alla sua reazione verbale aveva tentato di aggredirlo mentre si accingeva a rientrare nella sua stanza. I1 precedente 13 aprile, inoltre, 1o stesso Franchini, in occasione della gara Badesse/Nuova Grosseto, si era rivolto all'Arbitro ed ai suoi Collaboratori con tono offensivo e minaccioso dicendo, tra l'altro, "...tanto mi ricorderò di voi tre". Ciò premesso, questa Corte osserva che in ordine alla responsabilità del Franchini non è lecito prospettare dubbi. Invero, trattandosi di due deferimenti riuniti in un solo procedimento per connessione soggettiva, va affermato che dal dettagliato rapporto redatto dall'Arbitro e dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini emerge con certezza che i fatti si sono realmente svolti così come risulta dagli atti di deferimento; e non è da porsi in discussione che essi siano integrativi del precetto contenuto nel citato art. 1 comma 1 C.G.S.. Né, d'altra parte, la tesi difensiva prospettata dall'incolpato, può avere alcuna rilevanza al fine di escludere il fondamento degli addebiti a lui ascritti. Per quanto riguarda l'episodio del 13 aprile, come giustamente si rileva nella relazione dell'Ufficio Indagini, anche se si volesse dare credito a11'assunto del Franchini secondo cui egli in compagnia degli altri dirigenti voleva solo ottenere dall'Arbitro l'elenco dei giocatori colpiti da sanzioni, da un lato, una simile pretesa non poteva essere avanzata; dall'altra la risposta negativa ricevuta dal Direttore di gara in nessun caso poteva legittimare la ricordata reazione aggressiva. Per quanto riguarda, poi, l'altro episodio qui esaminato, c'è da dire che l'incolpato ha sostanzialmente ammesso l'addebito, riconoscendo di avere potuto perdere "per un attimo il controllo". E ciò è sufficiente a dare fondamento all'ipotesi contravvenzionale elevata a suo carico. In definitiva, tenendo conto della vicenda nel suo complesso, stimasi equa l'irrogazione di una sanzione della inibizione per la durata di sei mesi. Per i suesposti motivi, la Corte Federale, riuniti i deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Franchini Sergio responsabile delle violazioni ascrittegli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi 6.
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