F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ U.R.S. LA CHIVASSO AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE MELOTTI MIRCO DALL’A.S. RON- DISSONE AD ESSA RECLAMANTE .(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 27/D- Riunioni del 19/20.5.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL' U.R.S. LA CHIVASSO AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE MELOTTI MIRCO DALL'A.S. RON- DISSONE AD ESSA RECLAMANTE .(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D- Riunioni del 19/20.5.1995) La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata nel C.U. n, 27/D - Riunioni del 19/20.5.1995, accoglieva il reclamo proposto dal calciatore Melotti Mirco, per ottenere I'annullamento della lista di trasferimento dalla U.R.S.. La Chivasso all'A.S. Rondissone e deferiva; altresì, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta le due società sopra ricordate. Tale decisione viene ora impugnata, relativamente al disposto deferimento, davanti a questa C.A.F. dall'U.RS. La Chivasso la quale, nel fare presente varie circostanze denotanti la propria buona fede nella vicenda, sostiene di non essere responsabile della contraffazione della firma del calciatore sulla lista in contestazione, addebitabile soltanto alla società A.S. Rondissone. L'appello deve essere dichiarato inammissibile. Invero I'impugnato deferimento non ha in sé obiettivamente la capacità di produrre una lesione immediata ad attuale alla società oggi appellante, la quale,quindi, allo stato, non può vantare un interesse a ricorrere, che potrà peraltro configurarsi se e quando, in attuazione del disposto deferimento, la stessa verrà fatta oggetto di provvedimenti e/o misure lesivi, contro i quali potrà utilmente e tempestivamente gravarsi in questa sede. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile I'appello come sopra proposto dall' U. R.S. La Chivasso di Chivasso (Torino) e disporne I' incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it