F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. TONI DOMENICO E DEL G.S. MONTECATINI CALCIO AVVERSO RISPETTIVAMENLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E LA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1994/95 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 2 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S., PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA PIEVE FOSCIANA/MONTECATINI CALCIO DEL 12.3.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 4 del 24.7.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. TONI DOMENICO E DEL G.S. MONTECATINI CALCIO AVVERSO RISPETTIVAMENLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E LA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1994/95 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 2 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S., PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA PIEVE FOSCIANA/MONTECATINI CALCIO DEL 12.3.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 4 del 24.7.1995) A seguito di denuncia sporta dal Sig. Graziano Pioli, Presídente dell'U:S. Pieve Fosciana, e.dopo I'istruttoria svolta dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale con atto del'20.6.1995 disponeva il deferimento del Sig. Domenico Toni, tesserato del G.S. Montecatini Calcio, chiamato a rispondere della violazione di cui all'att. 2 comma l C.G.S. per avere, nel corso di due telefonate nei giorni precedenti la gara Pieve Fosciana/Montecatini Calcio del 12.3.1995, offèrto al Sig. Andrea Galloni, tesserato dall'U.S. Pieve Fosciana, del denaro per condizionare I'esito dell' incontro; con lo stesso atto veniva altresì deferito il G.S. Montecatini Calcio, a norma dall'art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 4 del 24 luglio 1995 Ia Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, ritenuta la colpevolezza del tesserato e della Società, infliggeva al primo la squalifica per anni tre e alla seconda la punizione sportiva della retrocessione all'ultimo posto nella classifica del Campionato di competenza della stagione 1994/95. Contro tale delibera hanno proposto reclamo Toni Domenico e il G.S. Montecatini Calcio, invocando entrambi il proscioglimento. L'appello è parzialmente fondato. Come si evince dalla rubrica di incolpazione, si è fatto carico al calciatore Toni di avere. avanzato proposte di "combine" ai Galloni nel corso di due telefonate verificatesi nei giorni precedenti la gara tra le compagini nelle quali rispettivamente militavano. II punto cruciale dell' indagine, e della conseguente decisione, consisté nello stabilire se sussistano elementi per poter attribuire con certezza al Toni la paternità delle telefonate e ciò perché il Galloni ha precisato che il suo interlocutore noli ebbe mai a qualificarsi. La Commissione Disciplinare ha dato risposta affermativa al quesito sulla base di queste considerazioni: - La "convinzione" del Galloni che autore della prima telefonata fosse il Toni, rafforzatasi poi in occasione del secondo colloquio, quando interpellò I' interlocutore, senza che questi replicasse alcunchè col nomignolo "Bombetta", soprannome col quale il Toni è conosciuto nell' ambiente calcistico; - la "consolidata amicizia" tra i due, il che, mentre rendeva il Toni la persona meglio indicata per contattare il Galloni, d'altro canto escludeva che questi potesse averlo accusato sapendolo estraneo all'accaduto. Orbene, a parere del Collegio questi argomenti, sui quali è stata fondata I'affermazione di responsabilitità del Toni, sono equivoci e, per di più, contrastati da altre circostanze di opposto significato. Innanzí tutto la "sensazione" (così la definisce la Commissione Disciplinare) del Galloní che le telefonate provenissero dal. Toni, oltre ad essere di per sè fragile elemento di puro valore indiziario, è vanificata dalla considerazione che fu proprio il Galloni, nell'incontro avuto con il Toni in giorno immediatamente successivo alla gara, a domandargli se fosse stato lui a telefonargli (carte 54 interrogatorio Galloni del 7.4.1995); il che sta a dimostrare che in quel momento non era affatto convinto (come invece ebbe successivamente a. riferíre all'Inquirente) che I' autore delle telefonate dovesse identificarsi nel torti, tanto che alla risposta negativa di questi egli nulla ribattè. La riprova è offerta ancora dal Galloni: il suo compagno di squadra Massimiliano Gigliotti, interrogato dalla Commissione Disciplinare (carte 101), riferì che il Galloni gli aveva parlato delle telefonate ricevute ma, benchè richiesto, "non sapeva chi fosse il suo interlocutore". Quanto poi ai rapporti in essere tra i due calciatori è di tutta evidenza che se tra loro fosse intercorsa quella "consolidata amicizia" di cui parlano i primi giudici, il contatto sarebbe avvenuto in maniera esplicita e diretta, non già mediante approcci telefonici da persona non qualificatasi. Per concludere, gIi elementi raccolti in istruttoria e nel dibattimento non consentono di attribuire con certezza al calciatore Toni il ruolo di interlocutore telefonico del Galloni, e questo è sufficiente per determinarne il proscioglimento. Da ciò non consegue, peraltro, anche quello della società. Se gli elementi raccolti non valgono a configurare la responsabilità del Toni, è tutta via fuor di dubbio che il Galloni ha ricevuto le due telefonate con profferte di denaro per alterare il risultato della partita ed appare ovvio che tale comportamento, costituente illecito sportivo, sia stato posto in essere da persona interessata a favorire il G.S. Montecatini Calcio, anche se estranea alla società. A carico di questa sussiste, pertanto, la presunzione di responsabilità prevista dalI'art. 6 n. 5 C.G.S. e in tal senso, più favorevole all'inquisita, deve modificarsi I'originaria rubrica di incolpazione. Sanzione proporzionata all'entità del fatto si reputa quella della penalizzazione di n. 6 punti in classifica da scontare; secondo il criterio della c.d. "afflittività della pena", nel Campionato di competenza della corrente stagione sportiva. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal calciatore Toni Domenico e dal G.S. Montecatini Calcio di Montecatini Terme (Pistoia), così provvede: - accoglie I'appello del calciatore Toni Domenico e lo proscioglie dall'incolpazione ascrittagli; accoglie parzialmente I'appello del G.S. Montecatini Calcio, dichiarando lo stesso responsabile presunto dell'illecito sportivo ascrittogli e, per I'effetto, infligge la sanzione della penalizzazione di n. 6 punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 1995/96; - ordina restituirsi le relative tasse.
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