COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/05/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIGNOR FABIO SALVATORE, CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA S.S. CASTELLAFIUME E DELLA S.S. CASTELLAFIUME PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT.13 E 14 C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/05/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIGNOR FABIO SALVATORE, CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA S.S. CASTELLAFIUME E DELLA S.S. CASTELLAFIUME PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT.13 E 14 C.G.S. Con atto del 26/2/03 il Presidente del Comitato Regionale Abruzzese della FIGC – LND ha deferito i soggetti in epigrafe per aver il calciatore preso parte alle gare Castellafiume/Antinum del 13/10/02, Ottomila/Castellafiume del 20/10/02 e Castellafiume/Civitella Roveto del 27/10/02 Con atto notificato il 6/5/03 questa Commissione ha proceduto alla contestazione ex art. 25, comma 2, CGS, cui non ha fatto seguito da parte degli interessati né l’inoltro di deduzioni a difesa, né la richiesta di essere sentiti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’addebito mosso al calciatore Fabio Salvatore ed alla S.S. Castellafiume è pienamente provato, risultando dagli atti ufficiali che il tesserato è stato squalificato per due gare con provvedimento riportato nel C.U. n.35 del 9/5/02, come del resto si evince dalle decisioni già adottate da questa Commissione in ordine ai reclami proposti dalla S.S. Ottomila e della Pol.Civitella Roveto e pubblicate nel C.U.n.21 del 28/11/02, e non aveva dunque titolo a partecipare agli incontri di cui sopra. Per le violazioni contestate, considerato l’andamento di questa Commissione in ordine a fattispecie analoghe a quella in esame, appare equo comminare la squalifica per otto gare al calciatore e l'ammenda di euro 200,00 alla società Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere la squalifica per otto gare al calciatore Fabio Salvatore e l’ammenda di Euro 200,00 alla S.S.Castellafiume.
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