COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 30/9/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 500 a carico di POLITI Angelo calciatore A.S. Terranova Calcio per violazione dell’Art.1 comma 1 del C.G.S., nonché della società A.S. Terranova Calcio per violazione dell’Art. 2 comma 4, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 30/9/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 500 a carico di POLITI Angelo calciatore A.S. Terranova Calcio per violazione dell'Art.1 comma 1 del C.G.S., nonché della società A.S. Terranova Calcio per violazione dell'Art. 2 comma 4, del C.G.S.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentite le parti deferite;
rilevato che Politi Angelo nella missiva del 14.06.2002 indirizzata al Presidente del Comitato Regionale Calabria ed al Presidente della F.I.G.C. ha usato frasi offensive e lesive della dignità di Organi Federali violando in tal modo l'art. 1 comma 1 C.G.S.;
che della violazione risponde anche la società Terranova Calcio a titolo di responsabilità oggettiva;
tenuto conto che la suddetta società si è immediatamente dissociata dal comportamento del suo tesserato;
P.Q.M.
squalifica il calciatore POLITI Angelo fino al 31 DICEMBRE 2002 ed infligge alla società TERRANOVA CALCIO l'ammenda di €. 100,00.
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