COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 18/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 1 a carico di: VACCARO FRANCESCO (Presidente della società A.C.Nocera),COSENTINO SALVATORE (Allenatore della società A.C. Nocera) , GANINO FRANCO (Dirigente Accompagnatore della società A.C. Nocera), SCALZO DARIO (tesserato della società A.C. Nocera), per rispondere della violazione di cui all’art. 6, commi 1 e 2, e art. 1, comma 1 del C.G.S., SPIZZIRRI GIOVANNI ( tesserato della società A.C. Nocera), , per rispondere della violazione di cui all’art.6, commi 1 e 2, nonché dell’art. 1 commi 1 e 3 del C.G.S., SPIZZIRRI CARMINE ( tesserato della società A.C. Nocera), MANCINI EZIO ( tesserato della società A.C. Nocera), per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 3 del C.G.S., la Società A.C. NOCERA , per rispondere della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 ed all’art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva ascrivibile ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 18/11/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 1 a carico di: VACCARO FRANCESCO (Presidente della società A.C.Nocera),COSENTINO SALVATORE (Allenatore della società A.C. Nocera) , GANINO FRANCO (Dirigente Accompagnatore della società A.C. Nocera), SCALZO DARIO (tesserato della società A.C. Nocera), per rispondere della violazione di cui all’art. 6, commi 1 e 2, e art. 1, comma 1 del C.G.S., SPIZZIRRI GIOVANNI ( tesserato della società A.C. Nocera), , per rispondere della violazione di cui all’art.6, commi 1 e 2, nonché dell’art. 1 commi 1 e 3 del C.G.S., SPIZZIRRI CARMINE ( tesserato della società A.C. Nocera), MANCINI EZIO ( tesserato della società A.C. Nocera), per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 3 del C.G.S., la Società A.C. NOCERA , per rispondere della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 ed all’art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva ascrivibile ai propri tesserati. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ; sentiti l’Avv. Gianfranco Marcello per la Procura Federale nonchè le parti deferite; ritenuto che sulla base degli accertamenti compiuti e dalle dichiarazioni rese nel corso dell’odierno procedimento è risultato che in occasione della gara Nocera – Rende Centro Storico del 28.04.2002 prendevano parte nelle file della società Nocera e sotto falso nome i calciatori squalificati Scalzo Dario ( in distinta indicato come Guido Vincenzo) e Spizzirri Giovanni ( in distinta indicato come Mancini Ezio); considerato che l’effettiva identità dei calciatori risulta dimostrata nelle immagini delle videocassette allegate al deferimento; ritenuto che i fatti integrano la violazione dell’art.6 commi 1 e 2, (alterazione svolgimento gara) e dell’art. 1 comma 1, del C.G.S. (inosservanza principi lealtà, correttezza e probità) , ascrivibili ai signori Vaccaro Francesco, Presidente A.C. NOCERA, Ganino Franco, dirigente della società A.C. NOCERA, Scalzo Dario e Spizzirri Giovanni, calciatori della società A.C. NOCERA; considerato , altresì, che lo stesso Spizzirri Carmine e Mancini Ezio hanno violato la disposizioni di cui all’art. 1 comma 3 del C.G.S. perchè, regolarmente convocati, non si sono presentati innanzi al predetto collaboratore dell’Ufficio Indagini, benchè ritualmente avvisati; ritenuto, da ultimo, che la società A.C. Nocera è stata dichiarata inattiva con Com. Uff. N° 22 del 02.10.2002; P.Q.M. iroga a VACCARO FRANCESCO e GANINO FRANCO la pena dell’inibizione fino al 30 NOVEMBRE 2003; irroga a COSENTINO SALVATORE la squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003; irroga a SCALZO DARIO e SPIZZIRRI GIOVANNI la squalifica fino al 30 GIUGNO 2003; irroga a SPIZZIRRI CARMINE e MANCINI EZIO la squalifica fino al 18 DICEMBRE 2002; nulla a carico della società.
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