COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 4 a carico di : ZIMBALATTI Antonio dirigente della società F.C. Pellaro Calcio per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., e della società F.C. PELLARO CALCIO per violazione del disposto di cui all’art. 2, punto 4 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 4 a carico di : ZIMBALATTI Antonio dirigente della società F.C. Pellaro Calcio per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., e della società F.C. PELLARO CALCIO per violazione del disposto di cui all’art. 2, punto 4 del C.G.S. LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali; sentite le parti deferite; rilevato che il dirigente Zimbalatti Antonio ha reso agli organi di stampa delle dichiarazioni palesemente in contrasto con i principi di correttezza, lealtà e probità sportiva (articolo apparso sul giornale “Il Quotidiano” del 22.12.2002); considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata al tesserato e la responsabilità oggettiva della sua società di appartenenza; P.Q.M. irroga al dirigente ZIMBALATTI Antonio l’inibizione fino al 21 MARZO 2003 ed alla società F.C. PELLARO CALCIO l’ammenda di €. 250,00.
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