F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENtO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANGELO AMORIZZO, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ ALBA S. AGATA E REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA S. AGATA/PUTEOLANA DELL’11.10.1992 E DELLA SOCIETA’ ALBA S. AGATA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENtO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANGELO
AMORIZZO, DIRIGENTE DELLA SOCIETA' ALBA S. AGATA E REVISORE DEI
CONTI SUPPLENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA S.
AGATA/PUTEOLANA DELL'11.10.1992 E DELLA SOCIETA' ALBA S. AGATA, AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA.
L'arbitro della gara Alba S. Agata/Puteolana del Campionato di Promozione, disputata 1'11
ottobre 1992 a Durazzano, riferì che il Sig. Angelo Amorizzo, Presidente Accompagnatore Ufficiale
dall'U.S. Alba S. Agata, dopo un suo provvedimento disciplinare nei confronti di un calciatore, si
era alzato dalla panchina e platealmente gli aveva gridato "adesso hai proprio esagerato, smettila
altrimenti non ti facciamo uscire sano dal campo".
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania con decisione del 22 ottobre 1992 inflisse al
Sig. Amorizzo l'inibizione fino al 20 dicembre 1992. Propose ricorso il Presidente della Lega
Nazionale Dilettanti per chiedere 1a revoca del provvedimento per difetto di giurisdizione in quanto
il Sig. Amorizzo oltre ad essere Presidente della Soc. Alba S. Agata risultava eletto per il
quadriennio 1992/96 Revisore dei Conti supplente del Comitato Regionale Campania.
I1 14 gennaio 1993 la C.A.F. in accoglimento del gravame ha annullato la decisione del Giudice
Sportivo e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
A norma dall'art. 10 N.O.I.F. il Consiglo Federale ha dichiarato la decadenza del Sig. Amorizzo
dalla carica federale per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale ed essere stato presente
nel terreno di giunco nella gara sopra indicata.
Il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Amorizzo e la U.S. Alba S. Agata come
precisato in epigrafe.
Osserva la Corte che l'incolpato e la Società devono essere dichiarati colpevoli delle violazioni loro
contestate.
La protesta ed ancor più la minaccia proferita dal Dirigente federale é da considerare
particolarmente grave. Già un Dirigente-Accompagnatore Ufficiale di una squadra deve essere tanto
responsabile ed equilibrato da frenare ogni manifestazione scorretta od ostile dei tifosi della Società
che rappresenta, ma a maggior ragione un Dirigente federale deve tenere una condotta
irreprensibile, improntata alla massima rettitudine sportiva e morale.
Per il Sig. Amorizzo congrua appare la sanzione di mesi due di inibizione e per la Società quella di
f. 100.000 di ammenda.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il Sig. Angelo Amorizzo e la Società Alba S. Agata responsabili
della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Angelo Amorizzo la sanzione della
inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a
rappresentare le società nell'ambito federale per la durata di mesi 2 ed alla Società Alba S. Agata la
sanzione dell'ammenda di f. 100.000.
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