F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENtO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANGELO AMORIZZO, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ ALBA S. AGATA E REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA S. AGATA/PUTEOLANA DELL’11.10.1992 E DELLA SOCIETA’ ALBA S. AGATA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENtO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANGELO AMORIZZO, DIRIGENTE DELLA SOCIETA' ALBA S. AGATA E REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA S. AGATA/PUTEOLANA DELL'11.10.1992 E DELLA SOCIETA' ALBA S. AGATA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA. L'arbitro della gara Alba S. Agata/Puteolana del Campionato di Promozione, disputata 1'11 ottobre 1992 a Durazzano, riferì che il Sig. Angelo Amorizzo, Presidente Accompagnatore Ufficiale dall'U.S. Alba S. Agata, dopo un suo provvedimento disciplinare nei confronti di un calciatore, si era alzato dalla panchina e platealmente gli aveva gridato "adesso hai proprio esagerato, smettila altrimenti non ti facciamo uscire sano dal campo". Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania con decisione del 22 ottobre 1992 inflisse al Sig. Amorizzo l'inibizione fino al 20 dicembre 1992. Propose ricorso il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per chiedere 1a revoca del provvedimento per difetto di giurisdizione in quanto il Sig. Amorizzo oltre ad essere Presidente della Soc. Alba S. Agata risultava eletto per il quadriennio 1992/96 Revisore dei Conti supplente del Comitato Regionale Campania. I1 14 gennaio 1993 la C.A.F. in accoglimento del gravame ha annullato la decisione del Giudice Sportivo e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura Federale. A norma dall'art. 10 N.O.I.F. il Consiglo Federale ha dichiarato la decadenza del Sig. Amorizzo dalla carica federale per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale ed essere stato presente nel terreno di giunco nella gara sopra indicata. Il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Amorizzo e la U.S. Alba S. Agata come precisato in epigrafe. Osserva la Corte che l'incolpato e la Società devono essere dichiarati colpevoli delle violazioni loro contestate. La protesta ed ancor più la minaccia proferita dal Dirigente federale é da considerare particolarmente grave. Già un Dirigente-Accompagnatore Ufficiale di una squadra deve essere tanto responsabile ed equilibrato da frenare ogni manifestazione scorretta od ostile dei tifosi della Società che rappresenta, ma a maggior ragione un Dirigente federale deve tenere una condotta irreprensibile, improntata alla massima rettitudine sportiva e morale. Per il Sig. Amorizzo congrua appare la sanzione di mesi due di inibizione e per la Società quella di f. 100.000 di ammenda. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Angelo Amorizzo e la Società Alba S. Agata responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Angelo Amorizzo la sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per la durata di mesi 2 ed alla Società Alba S. Agata la sanzione dell'ammenda di f. 100.000.
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