F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO SAVOIA, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI CASERTA E DIRIGENTE DELLA POL. ACQUAVIVA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 12 COMMA 8 C.G.S.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO
SAVOIA, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI CASERTA E
DIRIGENTE DELLA POL. ACQUAVIVA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 12 COMMA 8
C.G.S.
Con atto 9 marzo 1993 il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Massimo
Savoia, Componente del Comitato Provinciale di Caserta e Dirigente della Pol. Acquaviva, perchè
risponda delle violazioni di cui all'att. 12, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere
accettato la nomina a Segretario del Comitato Provinciale di Caserta e avere svolto 1e relative
funzioni, nonostante fosse stato inibito dal Giudice Sportivo dello stesso Comitato fino al
31.12.1992.
Sentito l'interessato, sulle conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto, per 1e violazioni
contestate, l'irrogazione della sanzione della inibizione temporanea per tre mesi, e della difesa, che
ha chiesto i1 proscioglimento, la Corte Federale osserva:
- all'incolpato venne inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Caserta la sanzione
della inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 31.12.1992 (Comunicato
Ufficiale n. 39 del 7.5.1992 del Comitato Provinciale di Caserta) per avere proferito frasi
offensive nei confronti dell'arbitro in occasione della partita U.S. Sessanta - Pol.
Acquaviva del 2.5.1992.
I1 provvedimento non venne impugnato.
- Come risulta dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 31/A del 12 ottobre 1992, l'incolpato
venne nominato, dal Presidente Federale, Componente del Comitato Provinciale di Caserta, con
funzioni di Segretario, su proposta del Comitato Regionale Campania e sentita la Lega Nazionale
Dilettanti.
- L'incolpato ha riconosciuto di avere svolto dopo la nomina tali funzioni, che avrebbe cessato non
appena venuto a conoscenza del deferimento di cui si tratta. Richiama in proposito la propria buona
fede asserendo che quando "organi federali" lo contattarono per metterlo a conoscenza della
proposta di nomina, egli fece presente la propria condizione disciplinare, ma gli venne data
assicurazione che l'inibizione non aveva influenza sulla nomina.
- Anche se fosse vera, ma non è provato, tale circostanza non potrebbe in alcun modo escludere la
responsabilità dell'incolpato non avendo determinato e non potendo determinare un errore sul fatto
bensì un errore sul contenuto della norma.
- Deve quindi riconoscersi la responsabilità dell'incolpato per la violazione
dall'art. .12, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere egli
esplicato funzioni di Segretario del Comitato Provinciale di Caserta (non già
per avere accettato, la relativa nomina, ipotesi quest'ultima palesemente
estranea alla previsione della norma surriferita) in pendenza della inibizione precedentemente
comminatagli dal Giudice Sportivo.
- Appare pena adeguata quella indicata nel dispositivo, che viene determinata con criterio di
particolare equità, considerato che l'attività in violazione della norma è stata in definitiva esplicata a
favore dell'organizzazione federale e che tale circostanza è prevalente rispetto a quella che
comporterebbe l'inasprimento della pena.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal
Procuratore Federale, dichiara i1 Sig. Massimo Savoia responsabile della violazione ascrittagli e gli
infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a
ricoprire cariche federali ed a rappresentare 1e società nell'ambito federale per 1a durata di mesi 3.
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