F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI GIANCARLO CAMILLI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E ANGELO MORACCI, COLLABORATORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI
GIANCARLO CAMILLI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E
ANGELO MORACCI, COLLABORATORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI,
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
Con atto 28 aprile 1993 il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Giancarlo
Camilli, Consigliere del Comitato Regionale Lazio, ed il Sig. Angelo Moracci, Collaboratore della
Lega Nazionale Dilettanti, perchè rispondano entrambi della violazione dall'art. 1 comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà e
rettitudine e precisamente: il Camilli, per avere offerto a tesserati e Società palloni da calcio da lui
acquistati all'ingrosso da Moracci Angelo; il Moracci, per essersi lo stesso recato presso la Banca
dove lavora il Camilli, lamentandosi col Direttore del fatto che il primo "gettava discredito sulla sua
attività di commerciante di articoli sportivi ed offriva ad altro tesserato palloni acquistati
all'ingrosso".
La Corte Federale osserva:
- Risulta accertato, dalle dichiarazioni rese in sede di indagini, da Chiurazzi Roberto, Presidente del
F.C. Vetralla Cura, e da certo Casentini, allenatore della A.S. Nuova Bagnaia, che l'incolpato
Camilli, propose loro, per le rispettive associazioni sportive, telefonicamente al primo, ed in un
incontro occasionale al secondo, l'acquisto di un indeterminato quantitativo di palloni, avendone
risposta negativa.
- Non è stato possibile accertare se il Camilli offrisse in vendita palloni di sua proprietà perchè da
lui acquistati o proponesse forniture di altra ditta.
- E' pacifico che il Moracci avendo saputo di tali proposte e temendo la concorrenza, con
conseguente sviamento di clientela dal proprio negozio di articoli sportivi, si sia rivolto, recandosi
appositamente presso la Banca ove lavora il Camilli, al Direttore della stessa, denunziando la
presunta attività commerciale del suo dipendente e dolendosi della stessa.
- Il Camilli, presente alla riunione, ha dichiarato di non aver mai fatto commercio di palloni, nè di
farlo, ma di avere talvolta acquistato per distribuirli a varie piccole società sportive, a prezzi da
grossista, senza alcuna maggiorazione di prezzo, alcuni quantitativi di palloni.
- Valutando la condotta del Camilli, deve ritenersi non consona al comportamento di correttezza di
un dirigente federale, quella di farsi procacciatore, quand'anche non a fini di lucro, di palloni per
associazioni e società associate alla F.I.G.C., e tanto meno di un Consigliere di Comitato Regionale
per le società dallo stesso associate.
Risulta più grave la condotta del Moracci, il quale, ispirato da fini evidentemente egoistici, ha
ritenuto di proporre le proprie doglianze in modo sproporzionato rispetto ai fatti e neppure nella
sede dovuta, essendo, quale Collaboratore della Lega Nazionale Dilettanti, assoggettato alla
disciplina sportiva della Federazione.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara i Sigg.ri Giancarlo Camilli e Angelo Moracci responsabili della
violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Giancarlo Camilli 1a sanzione
dell'ammonizione con diffida e al Sig. Angelo Moracci la sanzione dell'inibizione temporanea a
svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società
nell'ambito federale per la durata di mesi 1.
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