F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALFREDO BUONGIORNO, PRESIDENTE SOSPESO DEL COMITATO REGIONALE CAMPANO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
ALFREDO BUONGIORNO, PRESIDENTE SOSPESO DEL COMITATO REGIONALE
CAMPANO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA
Con atto datato 27 giugno 1989, il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Alfredo
Buongiorno, dirigente federale quale Presidente del Comitato Regionale Campano della L.N.D.,
perché risponda di violazione di cui all'att. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella
qualità, mantenuto condotta contraria ai principi sportivi di probità e correttezza morale.
La Corte Federale,
o s s e r v a
- che ha a carico del Sig. Buongiorno Alfredo, Presidente del Comitato Regionale Campano, sono
stati, dalla Procura Federale, mossi tre addebiti (sotto l'aspetto di violazione ai principi sportivi di
probità e correttezza morale, di cui all'att. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva):
1) l'avere affidato la gestione di alcuni servizi, inerenti il Comitato, a trattativa diretta, al fine di
privilegiare determinati soggetti;
2) l'avere prospettato alla Lega Nazionale Dilettanti, nella procedura di affidamento di lavori di
ristrutturazione del campo sportivo di
Secondigliano, un apparente iter di regolarità (facendo figurare, come presentate, offerte
concorrenziali, meno vantaggiose, ma in realtà fittizie), al fine di favorire una determinata persona;
3) l'avere percepito un indebito rimborso spese (risultando, nello stesso giorno, in trasferta in altra
località);
- sentito l'interessato;
- sulle richieste del Procuratore Federale e della difesa
o s s e r v a
- che non vi è prova di responsabilità in ordine al primo e al tetto addebito;
- che, infatti, per la gestione dei servizi di cui al punto 1, non era prescritta alcuna procedura e non
risulta che vi sia stato un favoritismo, che possa, peraltro, aver causato danno al Comitato;
- che, le trasferte, di cui al terzo addebito, possono essere avvenute, nella realtà, nello stesso giorno
(Salerno-Roma; Salerno-Napoli);
- che, invece, risulta provata la grave infrazione di cui al punto 3, perchè il Buongiorno (al quale
viene addebitato il fatto personale di avere prospettato una situazione non reale e non di avere
concorso a prendere una decisione collegiale) non poteva ignorare che le due offerte, che
legittimavano 1a gara (oltre quella della persona privilegiata) provenivano da una ditta cessata e da
altra operante in campo del tutto diverso (allestimento di vetrine per negozi);
- che l'osservazione che il Buongiorno avrebbe potuto ricorrere ad altre due ditte esistenti (magari
compiacenti) non ha rilevanza, dato che non si può pensare che l'incolpato si sia prospettato
l'eventualità che, un giorno, la pratica sarebbe stato oggetto di ispezione e di accurato controllo da
parte dell'Ufficio Indagini;
- che, a carico dell'incolpato, vi è l'ulteriore circostanza della grande "familiarità" esistente tra lui e
la persona favorita (mediante l'uso di documenti ideologicamente falsi), persona definita "factotum"
del Comitato (oltre che autista del Buongiorno);
- ritenuto che affermata la colpevolezza dell'incolpato, sanzione congrua appare quella indicata nel
dispositivo;
per questi motivi, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale,
dichiara 1a responsabilità del Sig. Alfredo Buongiorno di cui al punto 2 dell'atto di contestazione,
inerente l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del campo sportivo di Secondigliano, e pertanto
infligge al medesimo l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C.,
a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale, per anni due. Dichiara,
altresì, il Buongiorno non responsabile in ordine agli altri addebiti contestatigli.
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