F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. MOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.500.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA, PER VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE REGIONAL.E DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 1996/97 (Delibera della Commissione DIsciplinare presso il Comitato Regionale Puglia-Com. Uff. n. 11 del 17.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 28 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. MOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 1.500.000
INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO
REGIONALE PUGLIA, PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLA
FASE REGIONAL.E DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 1996/97 (Delibera della
Commissione DIsciplinare presso il Comitato Regionale Puglia-Com. Uff. n. 11 del 17.10.1996)
II G.S.Mola ha proposto appello a questa C.A.F avverso la delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al C.U. n. 11 del 17 ottobre 1996, con la quale è stata
inflitta alla società stessa I'ammenda di L. 1.500.000, per violazione dell'obbligo di partecipazione
alla fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, a seguito di rinuncia.
II reclamo è manifestatamente inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G,S., che non
prevede la possibilità di proporre reclamo alla C.A.F avverso decisioni delle Commissioni
Disciplinari che irroghino sanzioni pecuniarie, ipotesi in cui si versa nel caso in esame.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., I'appello
come sopra proposto dal G.S. Mola di Mola di Bari ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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