F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’U.S. PELORO, A SEGUITO DI PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 5 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff- n. 4/Disc. del 17.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL'U.S. PELORO, A SEGUITO DI PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 5 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff- n. 4/Disc. del 17.10.1996) II Procuratore Federale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n. 4/Disc. del 17 ottobre 1996, concernente il proscioglimento dall'U.S. Peloro. Successivamente lo stesso Procuratore Federale ha dichiarato di non dar seguito al preannunciato appello omettendo di inviare i motivi dopo la ricezione della copia degli atti e conseguentemente ne deve essere dichiarata l'inammissibilità. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, I'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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