F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLI: A.C. ISOALTA FEDER E FEDER GABRIELE; U.S. VALLESE OPPEANO; A.S. NUOVA UNIONE E CALCIATORE FURLANI MICHELE; CALCIATORE CAPASSO NICOLA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA VALLESE OPPEANO/PARONA DEL 7.5.1995, DI CUI AL COM, UFF. N. 20 DEL 24.10.1996 DEL COMITATO REGIONALE VENETO (A.C. Isoalta Feder e Feder Gabriele: inibizione Feder Gabriele fino al 18.10.1999 e penalizzazione n. 10 punti nella classifica del Campionato 1996/97; U.S. Vallese Oppeano: penalizzazione n. 5 punti nella classifica del Campionato 1996/97; A.S. Nuova Unione e calciatore Furlani Michele: ammenda di L. 1.100.D00 e squalifica calciatore Furlani Michele fino al 18.10.1999; calciatore Capaso Nicola: squalifica fino al 18.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLI: A.C. ISOALTA FEDER E FEDER GABRIELE; U.S. VALLESE OPPEANO; A.S. NUOVA UNIONE E CALCIATORE FURLANI MICHELE; CALCIATORE CAPASSO NICOLA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA VALLESE OPPEANO/PARONA DEL 7.5.1995, DI CUI AL COM, UFF. N. 20 DEL 24.10.1996 DEL COMITATO REGIONALE VENETO (A.C. Isoalta Feder e Feder Gabriele: inibizione Feder Gabriele fino al 18.10.1999 e penalizzazione n. 10 punti nella classifica del Campionato 1996/97; U.S. Vallese Oppeano: penalizzazione n. 5 punti nella classifica del Campionato 1996/97; A.S. Nuova Unione e calciatore Furlani Michele: ammenda di L. 1.100.D00 e squalifica calciatore Furlani Michele fino al 18.10.1999; calciatore Capaso Nicola: squalifica fino al 18.10.1999) A seguito di accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale, con atto del 6.9.1996, rilevato che - AI termine della gara Vallese /Parona del 7.5.1995, Feder Gabriele Presidente delI'A.C. Jovanese Feder, si portava, non autorizzato, negli spogliatoi dall'U.S. Vallese ove "festeggiava" il pareggio conseguito sul campo (favorevole ai fini della classifica finale alla sua squadra), offrendo spumante ai calciatori della Vallese (episodio ammesso dal Feder); - nei corso della medesima gara, Capasso Nicola, calciatore della Vallese, faceva intendere ai colleghi avversari Bernardi Riccardo e Gainelli Roberto di aver ricevuto, unitamente ai suoi compagni di squadra, un premio incentivante di L. 200.000 a testa, nel caso di mancata vittoria del Parona (episodio negato dal Capasso e dal Feder, ma confessato dal Bernardi e dal Cainelli); · nei giorni immediatamente precedenti la gara Nuova Unione/Victory, il Feder aveva promesso ai calciatori della Nuova Unione un premio partita, poi corrisposto sotto forma di una cena, incentivante, per impedire la vittoria della Victory in lotta per il primato in classifica unitamente all'A.C. Jovanese Feder ed all'A.S. Parona (episodio negato dal Feder, ma confermato in una conversazione telefonica registrata tra Bellinazzi Emanuele, calciatore della A.S. Parona e Furlani Michele, calciatore della A.S. Nuova Unione); ritenuto che i comportamenti sopra evidenziati, diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare indicate, integrano gli estremi della violazione di cui all'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva (illecito sportivo), addebitabile ai tesserati Feder Gabriele, Capasso Nicola e Furlani Michele nonché, a titolo di responsabilità diretta alla A.C. Jovanese Feder e, a titolo di responsabilità oggettiva, all'U.S. Vallese ed all'A.S. Nuova Unione: deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto 1 ) Feder Gabriele, Presidente A.C. Jovanese Feder 2) Capasso Nicola, calciatore tesserato U.S. Vallese 3) Furlani Michele, calciatore tesserato A.S. Nuova Unione 4) A.C. Jovanese Feder 5) U.S. Vallese 6) A.S. Nuova Unione per rispondere: il Feder ed il Capasso della violazione di cui all'att. 2 del Codice di Giustizia Sportiva (illecito sportivo) per avere, in occasione della gara Vallese/Parona del 7.5.1995, il Feder offerto ed il Capasso accettato un premio incentivante di L. 200.000 al fine di conseguire un risultato utile alla A.C. Jovanese Feder nella gara suddetta; il Feder ed il Furlani della violazione di cui all'att. 2 del Codice di Giustizia Sportiva (illecito sportivo) per avere, in occasione della gara Nuova.Unione/Victory, il Feder offerto ed il Furtani accettato un premio incentivante (una cena) sempre al fine di conseguire un risultato utile per la A.C..Jovanese Feder nella gara in questione; la A.C. Jovanese Feder della violazione dl cui all'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine agli illeciti sportivi contestati al suo Presidente; I'U.S. Vallese e I'A.S. Nuova Unione della violazione, di cui all'art. 6 comma 2 nel Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine,agli illeciti sportivi contestati ai rispettivi tesserati Capasso e Furlani. La Commissione Disciplinare; con delibera pubblicata nel C.U. n. 20 del 24 ottobre · 1996, ritenuti accertati i fatti in .contestazione e valutali i medesimi come costitutivi delle responsabilità disciplinari rispettivamente attribuite agli incolpati infliggeva al Feder I'inibizione sino al 18.10.1999; al Capasso e al Furlani la squalifica fino alla stessa data; all'A.C. Jovanese Feder (attualmenté A.C. lsoalta Feder) dieci punti di penalizzazione nella classifica del Campionato in corso; all'U.S. Vallese cinque punti; all'A.S. Nuova Unione I'ammenda di L. 1.100.000... Avverso tale pronuncia ricorrevano a questa C.A.F il Feder in proprio, I'A.C. Isoalta Feder, rappresentata dal presidente, Alessandra Feder, I'U.S. Vallese, il calciatore Capasso e, con unico atto, I'A.S. Nuova Unione e il calciatore Furlani. Nell'interesse del Feder e delle sua società si rilevava come tutti gli elementi accusatori provenissero da una fonte interessata, per motivi di classifica, a coinvolgere la allora Jovanese Feder che la gara si era regolarmente svolta, senza alcuna particolare foga agonistica (come attestava la scarsità di decisioni disciplinari adottate dall'arbitro); che la presenza del Feder negli spogliatoi della Vallese era dovuta a meri motivi di cor- tesia sportiva che le dichiarazioni (ancorché fossero state effettivamente rese) provenendo dal solo Capasso non avrebbero potuto determinare la responsabilità di tutta la squadra; che quindi la decisione impugnata meritava totale riforma. Nell'interesse dall'U.S. Vallese si evidenziava come la tesi accusatoria fosse basata esclusivamente su fatti esposti da tesserati della società interessata per motivi di classi- fica ad un certo esito della gara in questione mentre erano rimasti del tutto da chiarire gli autori e i mezzi del contestato illecito; la gara, poi, si era svolta del tutto regolarmente e niente altro, oltre alla visita del Feder negli spogliatoi, è emerso. Gli altri fatti contestati erano del tutto esterni alle dedotte circostanze e quindi la responsabilità disciplinare era stata ingiustamente affermata. Il Capasso, a sua volta, negava di avere mai confidato a calciatori avversari di avere ricevuto promesse di una qualche utilità, per alterare lo svolgimento e il risultato della gara nella quale aveva poi giocato tanto male da essere sostituito; le dichiarazioni dei suoi avversari erano del tutto prive di veridicità e meramente assertorie, cosicché, mancando qualsiasi prova, la sua colpevolezza era stata affermata solo sulla base di voci. Se ne imponeva quindi la riforma. Nell'interesse dell'A.S. Nuova Unione e del calciatore Furani, si lamentava che la pronuncia appellata fosse stata assunta senza alcuna prova certa, in quanto tale natura non poteva attribuirsi alla telefonata pretesamente intercorsa tra il Furlani e un tesserato per I'A.S. Parona, della quale non esisteva traccia materiale. D'altra parte i risultati acquisiti sul campo dimostravano che la squadra della Nuova Unione non necessitava di alcun incentivo; mentre non vi era prova di alcun contatto con il Feder per cui la delibara impugnata doveva essere annullata. Ciò premesso, deve affermarsi la infondatezza degli appelli proposti nell'interesse del Feder, dall'A.C. Isoalta Feder, dall'U.S. Vallese e del calciatore Capasso, per quanto attiene I'illecito concernente la gara Vallese/Parona. E' comune a tali impugnazioni, un ingiustificato deprezzamento del materiale probatorio, qui consistente nelle dichiarazioni di ben due tesserati, i quali, senza incorrere in incertezze o in contraddizioni men che marginali (si sostiene che l'uno abbia negato di avere chiesto informazioni circa la provenienza dell'illecita promessa, I'altro di averlo chiesto senza aver ottenuto risposta, ma e evidente che rimane fermo il nucleo centrale accusatorio della deposizione di ciascuno) hanno in ogni sede confermato la confidenza ricevuta dall'avversario Capasso" circa I'incentivazione a vincere quella gara, per i ben noti interessi di classifica dall'A.C. Isoalta Feder (allora Jovanese Feder). Incentivazione e ammissione che trovarono un significativo riscontro nella condotta davvero inusuale, ad ogni livello, del Feder, presidente della detta società che, al termine di una gara fra una concorrente ed una squadra indifferente al risultato, andò a brindare negli spogliatoi della seconda, che aveva bloccato sul pareggio la diretta concorrente per la promozione. II quadro accusatorio e dunque netto; né può dubitarsi della sussistenza dell'illecito nel caso dell'incentivo a vincere, perché in tal modo - e sia pure ad un livello economico modesto, ma d'altra parte, adeguato al livello agonistico corrispondente - si viola il divieto di interferire; al fine di orientare in qualche modo lo svolgimento e I'esito di una gara. Che poi quest'ultima si fosse regolarmente svolta, certo non può affermarsi, come fanno gli appellanti, dal rapporto arbitrale, che non reca menzione di fatti specifici; né la circostanza che un solo tesserato dall'U.S. Vallese abbia ammesso il fatto scagiona la medesima, apparendo evidente, in ogni caso, che I'illecito si consuma a prescindere dal numero delle persone che vi restano coinvolte e il dato oggettivo del tesseramento ricollega il calciatore alla società. Che poi - come sostiene I'appellante U.S. Vallese - non siano stati identificati gli autori del fatto, e smentito dalla presenza, in questo procedimento disciplinare, del presidente della società incolpata, quale diretto autore della violazione ex art. 2 C.G.S.. Diverso e il discorso per quanto concerne I'altra gara incriminata, ovvero Nuova Unione/Victory. Del tutto immotivatamente, la Commissione Disciplinare ha ritenuto provati i fatti, che qui consisterebbero in analoga incentivazione a vincere per il medesimo scopo da parte del Feder e della Sua società, in base ad una telefonata che, intercorsa fra un calciatore dell'A.S. Parona e il tesserato dell'A.S. Nuova Unione, Furlani, sarebbe confermativa della promessa illecita. Di tale telefonata accennava già la relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini; il Procuratore Federale ne ha data per scontata I'esistenza, ma, a parte la presenza agli atti di una cassetta, deve rilevarsi che il contenuto ne e ignoto, nessun concreto riferimento vi e stato fatto nella delibera impugnata e la carenza probatoria al riguardo appare dunque assolutamente palese. Ne consegue il proscioglimento di tutti gli incolpati per tale episodio (il Feder, il Fur-. lani e le rispettive società). La delibera impugnata merita invece conferma per il precedente ancora nei confronti del Feder e dall'A.C. Isoalta Feder, dall'U.S. Vallese e del Capasso, eque apparendo, in ogni caso, le sanzioni loro inflitte, delle quali neppure e stata chiesta la riduzione. Per i suesposti motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come in epigrafe proposti, così provvede: - respinge quelli proposti dell'A.C. Isoalta Feder di Vigasio (Verona), dal Sig. Feder Gabriele, dell'U.S. Vallese Oppeano di Cà degli Oppi (Verona), dal calciatore Capasso Nicola, disponendo I'incameramento delle relative tasse; - accoglie quelli proposti dall'A.S. Nuova Unione di Trevenzuolo (Verona) e dal calciatore Furlani Michele, annullando la decisione della Commissione Disciplinare nella parte che infliggeva loro le sanzioni, rispettivamente dell'ammenda di L. 1.100.000 e . della squalifica fino al 18.10.1999, ordinando la restituzione della prescritta tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it