F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 16/C – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. FUNARI ALDERICO E DELL’A.C. COLLEFERRO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FALCONE RAFFAELE (Delibera della CommissIone disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 67 del 29.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. FUNARI ALDERICO E DELL'A.C. COLLEFERRO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FALCONE RAFFAELE (Delibera della CommissIone disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 67 del 29.11.1996) II Procuratore Federale, sulla base di una denuncia sporta dal calciatore Falcone Raffaele,già tesserato per l'A.C. Colleferro riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Funari Alderico, Presidente dell' A.C. Colleferro, il quale avrebbe richiesto al Falcone somme di denaro per cederne il cartellino ad altra società, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio: Funari Alderico,Presidente dall'A.C. Colleferro, per, violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 41, del Regolamento della L.N.D.; - I' A.C. Colleferro per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 67 del 29 novembre 1996, deliberava di non doversi procedere a carico di Funari Alderico, perché non più tesserato e di prosciogliere I'A.C. Colleferro perché non provata la responsabilità diretta della stessa. Tale decisione viene impugnata davanti a questa C.A.F. dal Procuratore Federale, il quale sostiene la configurabilità nella specie sia delle condizioni di procedibilità sia i presupposti di merito per affermare la responsabilità sia del Funari che dell'A.C. Colleferro in ordine agli illeciti contestati. II ricorso non merita accoglimento. Invero, se correttamente il Procuratore Federale pone in evidenza come costituisca principio consolidato quello della assoggettabilità alla giustizia sportiva dei soggetti tesserati al momento del compimento dei fatti contestati anche se successivamente gli stessi non fossero più tesserati,sicché in parte qua la motivazione della decisione impugnata relativa al Funari è errata e va, quindi, emendata, sta di fatto che neppure in questa sede - come in fondo ammette lo stesso Procuratore Federale laddove riconosce la necessità di "ulteriore approfondimento investigativo" - sono stati offerti indizi precisi e concordanti idonei a concretare una prova adeguata in ordine alla reale verificazione dell' episodio denunciato. In tale contesto, caratterizzato dalla mancata prova, nei sensi suindicati, dell'esistenza in punto di fatto dell' illecito contestato, non può non prosciogliersi e il Funari e I'A.C. Colleferro;per l'effetto, sia pure con parziale diversa motivazione, si conferma la decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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