F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 16/C – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. FUNARI ALDERICO E DELL’A.C. COLLEFERRO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FALCONE RAFFAELE (Delibera della CommissIone disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 67 del 29.11.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL
SIG. FUNARI ALDERICO E DELL'A.C. COLLEFERRO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER
VIOLAZIONE DELL' ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE FALCONE RAFFAELE (Delibera della CommissIone disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 67 del 29.11.1996)
II Procuratore Federale, sulla base di una denuncia sporta dal calciatore Falcone Raffaele,già
tesserato per l'A.C. Colleferro riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere
dal Sig. Funari Alderico, Presidente dell' A.C. Colleferro, il quale avrebbe richiesto al Falcone
somme di denaro per cederne il cartellino ad altra società, deferiva alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio: Funari Alderico,Presidente dall'A.C. Colleferro, per, violazione
dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 41, del Regolamento della L.N.D.; - I' A.C.
Colleferro per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. La Commissione
Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 67 del 29 novembre 1996, deliberava di non
doversi procedere a carico di Funari Alderico, perché non più tesserato e di prosciogliere I'A.C.
Colleferro perché non provata la responsabilità diretta della stessa. Tale decisione viene impugnata
davanti a questa C.A.F. dal Procuratore Federale, il quale sostiene la configurabilità nella specie sia
delle condizioni di procedibilità sia i presupposti di merito per affermare la responsabilità sia del
Funari che dell'A.C. Colleferro in ordine agli illeciti contestati.
II ricorso non merita accoglimento. Invero, se correttamente il Procuratore Federale pone in
evidenza come costituisca principio consolidato quello della assoggettabilità alla giustizia sportiva
dei soggetti tesserati al momento del compimento dei fatti contestati anche se successivamente gli
stessi non fossero più tesserati,sicché in parte qua la motivazione della decisione impugnata relativa
al Funari è errata e va, quindi, emendata, sta di fatto che neppure in questa sede - come in fondo
ammette lo stesso Procuratore Federale laddove riconosce la necessità di "ulteriore
approfondimento investigativo" - sono stati offerti indizi precisi e concordanti idonei a concretare
una prova adeguata in ordine alla reale verificazione dell' episodio denunciato. In tale contesto,
caratterizzato dalla mancata prova,
nei sensi suindicati, dell'esistenza in punto di fatto dell' illecito contestato, non può non
prosciogliersi e il Funari e I'A.C. Colleferro;per l'effetto, sia pure con parziale diversa motivazione,
si conferma la decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra
proposto dal Procuratore
Federale.
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