F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FUSCO SALVATORE, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE TENUTO IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DEL 13.7.1996. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FUSCO SALVATORE, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER AVERE POSTO IN ESSERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 1995/96, COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DEL COMITATO.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FUSCO SALVATORE, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE TENUTO IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DEL 13.7.1996. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FUSCO SALVATORE, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER AVERE POSTO IN ESSERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 1995/96, COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL COMITATO. Il Procuratore Federale, con nota 25 settembre 1996, deferiva il Sig. Salvatore Fusco, Presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti, per rispondere di violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere, nell'aprile 1996, col concorso di dirigenti federali locali e altri tesserati non identificati, predisposto una lettera - inviata per adesione e sottoscrizione a numerosi dirigenti di società appartenenti al Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - con la quale si invitava lo stesso Fusco a riproporre, in vista dell'Assemblea Regionale elettiva del 13.7.1996, la propria candidatura alla carica di Presidente del predetto Comitato Regionale. Con successiva nota 16 ottobre 1996, deferiva lo stesso Fusco, per rispondere di ulteriori violazioni dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver tenuto cioè condotta antiregolamentare consistente: 1) nel non aver sottoposto la proposta di transazione tra le parti, intervenuta nella causa di lavoro intentata dalla signora Gamerro Laura alla F.I.G.C., né al Consiglio Direttivo, nè al Comitato di Presidenza così come prescritto dell'art. 7 del R.A.C.; 2) nell'aver fatto ricorso alla società di servizi di Costarella Maria Antonietta senza esserne stato autorizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti; 3) nell'aver assunto come collaboratrice del Comitato Regionale la signora Parodi Lucia facendola prendere formalmente in carico dalla predetta società di servizi, realizzando così una "illecita intermediazione di mano d'opera"; 4) nell'aver fatto modificare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in data 19.12.1993 e 26.2.1994 apponendovi diverse clausole, non approvate dal Consiglio stesso, al fine di sanare l'illegalità di cui sub 3); 5) nell'aver interferito costantemente nella redazione dei verbali del Consiglio richiedendo di trascrivere annotazioni non registrate e contro la volontà del Segretario (tra l'altro, la questione relativa alle dimissioni del Consigliere Stradella ed all'omesso inserimento, nel verbale, dèlle relative motivazioni). Nella seduta del 18 novembre 1996 la Corte, sentite le istanze del deferito, comparso di persona, assistito dal difensore, pronunciava Ordinanza di riunione dei due procedimenti e, ritenuta la necessità di integrare l'istruttoria mediante l'audizione dei signori Furnari Antonino, Isolato Pierangelo, Molino Giovanni e Rolino Alfredo, Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, non sentiti nella pregressa fase delle indagini, nonché di acquisire eventuali altri documenti utili alla decisione, disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore Federale affinché provvedesse a tale incombente per il tramite del competente Organo inquirente. Successivamente il Procuratore Federale, con nota 20.11.1996, proponeva a questa Corte 1a sospensione in via cautelare del Fusco dall'attività di Presidente del Comitato Regionale Piemonte- Valle d'Aosta, adducendo: a) che i fatti ascritti al1'incolpato, inerenti alle sue funzioni di Presidente del Comitato, trovavano riscontro probatorio nelle dichiarazioni di terzi, oltrechè di Componenti del Consiglio Direttivo, quali i1 Segretario ed impiegati del Comitato, e nella documentazione acquisita agli atti, in ispecie per quanto concerneva la sostituzione o falsificazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo del Comitato, allo scopo di coprire atti illegittimi di gestione; b) che nelle more del giudizio era intervenuto il fatto nuovo costituito dalla asportazione dalla sede del Comitato, da parte del Fusco, di tutti i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle decisioni amministrative relativi al periodo 1983-1996; c) che i fatti ascritti rendevano assolutamente incompatibile i1 Fusco con le funzioni di Presidente del Comitato Regionale e pertanto appariva necessario impedire che lo stesso, favorito dalla carica, ponesse in essere comportamenti intesi allo sviamento delle indagini a suo carico ancora in corso o alla commissione di ulteriori attività antiregolamentari. Riunitasi d'urgenza in data 23 novembre 1996, questa Corte accoglieva l'istanza disponendo la sospensione cautelale del Fusco da ogni funzione inerente alla carica sino alla decisione sul merito dei procedimenti e, comunque, nei limiti temporali di cui all'art. 10 C.G.S. (due mesi). Riteneva infatti che, essendo ancora in corso gli accertamenti disposti con Ordinanza 18 novembre 1996 ed in base alle nuove circostanze segnalate dalla Procura Federale, si rendesse necessario garantire l'esigenza che gli accertamenti si svolgessero in assoluta tranquillità, al di fuori di qualsiasi interferenza di parte interessata ai procedimenti disciplinari in corso, mentre 1a carica federale ricoperta dal Fusco sarebbe potuta risultare oggettivamente incompatibile con le dette finalità processuali. Integratali l'istruttoria mediante l'acquisizione delle deposizioni dei Consiglieri del Comitato Furnari, Isolato, Molino e Rolino, nonché del Segretario Scrofani, nuovamente sentito a chiarimento di quanto dichiarano dai primi, al dibattimento è comparso il Fusco, assistito dal difensore, che ha preliminarmente sollevato eccezione di difetto di giurisdizione della Corte; nel merito ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti riportandosi alle difese svolte nelle due memorie tempestivamente depositate. Il Procuratore Federale ha chiesto la reiezione dell'eccezione di difetto di giurisdizione ed ha concluso perché venisse dichiarata la colpevolezza del Fusco ed allo stesso irrogata la sanzione della inibizione per anni tre. La Corte osserva: l'incolpato, richiamata 1a pronuncia del 28 novembre 1996 con 1a quale questa Corte ha dichiarato invalida l'Assemblea del Comitato Regionale Piemonte-valle d'Aosta, tenutasi il 13 luglio 1996, in occasione della quale egli venne rieletto alla carica di Presidente del Comitato; sostiene non solo di aver perso la qualifica di Dirigente Federale, per i1 che verrebbe meno questa giurisdizione prevista dell'art. 16 comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, ma di aver anche perso il requisito di tesserato, sussistente unicamente per la carica ricoperta, con la conseguenza che, non potendo considerarsi più vincolato in qualche modo alla F.I.G.C., non sarebbe soggetto neppure alla giurisdizione degli,Organi disciplinari della F.I.G.C.. L'eccezione non ha pregio. Deve affermarsi la giurisdizione di questa Corte a giudicare l'incolpato in quanto l'intervenuta procedura è originata da violazioni regolamentari ascrivibili a condotta in trasgressione dei doveri connessi alla posizione di dirigente federale, a nulla rilevando che successivamente l'incolpato abbia perso tale qualifica. In tal senso va interpretato l'art. 10, comma 6, N.O.I.F. in relazione a11'art. 16 comma 1, lett. c), C.G.S., oltre alla estensione ad altri ipotesi come già giudicato da questa Corte. Quanto agli addebiti mossi coi deferimenti in oggetto deve rilevarsi: a) che è assolutamente incerto che la lettera elogiativa sia stata estesa dallo stesso Fusco,o che ne sia stato lui l'ispiratore.Le affermate pressioni psicologiche esercitate nei confronti dei sottoscrittori con indebita interferenza nella libera determinazione degli elettori non appaiono provate.Inoltre in base alle risultanze istruttorie concernenti l'addebito, non è certo che l'attività de qua oltre i limiti di una consentita propaganda elettorale sia da porsi a carico dell'incolpato anche perché il "cui prodest" non è sufficiente da solo a costituire elemento di colpevolezza. b) che risultano invece provati gli addebiti concernente la mancata sottoposizione della transazione intervenuta nella causa di lavoro proposta davanti al Pretore di Torino dalla signora Laura Gamerro, all'approvazione della F.I.G.C., del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidente; con violazione dall'art. 7 del R.A.C. e ciò indipendentemente dalla vantaggiosità della stessa e dalla preventiva conoscenza informale che di essa abbiano avuto la Presidenza ed altri Organi della Lega Dilettanti. Lo stesso è a dirsi del ricorso ai servizi della Società di Costarella Maria Antonietta per la contabilità del Comitato, che non risulta essere stato autorizzato dai competenti Organi della Lega Dilettanti, nonché dell'anomala assunzione, per il tramite della predetta Società Costarella, di una collaboratrice del Comitato Regionale, la signora Lucia Parodi. In proposito non può negarsi che la condotta del Fusco sia stata determinata dalla esigenza di assicurare essenziali servizi del Comitato afflitto da carenza di personale, ma è grandemente criticabile il fatto che l'incolpato si sia comportato come "legibus solutus", sottovalutando l'importanza di quegli adempimenti prescritti dalle norme regolamentari che, seppure apparentemente formali, tuttavia sono dettati a presidio di fondamentali garanzie di correttezza e chiarezza amministrativa. Le azioni contestate costituiscono scorrettezza nell'esercizio del potere di Presidente e quindi abuso dello stesso; come tali vanno sanzionate per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., come contestato. c) che una continua e costante ingerenza nella redazione dei verbali del Consiglio Direttivo da parte del Fusco non può di per sè stessa determinare violazione alcuna dal momento che il Presidente del Consiglio Direttivo ha il diritto-dovere di vigilare sulla corretta impostazione e redazione degli stessi. Certo è che, come provato "per tabulas", alcune correzioni risultano fatte a posteriori sia pure al fine di sanare irregolarità (circa l'assunzione della Parodi) dopo aver sentito pareri legali. Si tratta appunto dei verbali di Consiglio 19.12.1993 e 26.2.1994. In proposito appaiono attendibili in linea di fatto le dichiarazioni sottoscritte dai quattro Consiglieri sentiti in sede di supplemento istruttorio anche se non sono certamente accoglibili le giustificazioni che le accompagnano. Ma anche se le correzioni sono state fatte al fine di sanare irregolarità, ciò non può esimere da responsabilità disciplinare perché le irregolarità da sanare sono da connettersi soltanto alla stessa condotta del Fusco. Così pure appare scorretto e perseguibile il tentativo non riuscito di modificare un verbale di Consiglio a1 fine di far risultare come approvata dall'Organo Collegiale la transazione Gamerro, in quanto l'infrazione prevista dell'art. 1 C.G.S. è di pura condotta, nel senso che si perfeziona indipendentemente dal verificarsi dell'evento. Le violazioni accertate e precisamente quelle sub b) e c) vanno adeguatamente sanzionate come da dispositivo, ritenendosi compresa nella disposta inibizione la sospensione cautelare di mesi due già scontata perchè la stessa configura una forma di espiazione anticipata di sanzione, perequabile, in senso lato, alla custodia preventiva del diritto comune. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sui riuniti deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Salvatore Fusco la sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, per mesi 4.
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