F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE. PANISI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 62 del 3.7.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE. PANISI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 62
del 3.7.1997)
In esito agli accertamenti esperiti dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale deferiva alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto il calciatore Panisi Giorgio ed il
dirigente Baldan Enrico, entrambi tesserati con I'A.S. Pro Mogliano, in quanto ritenuti rèsponsabili
della violazione dall'art. 2 commi 2 e 3 C.G.S., nonché I'A.S. Pro Mogliano, ai sensi dall'art. 6
comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva, per aver il Panisi offerto, nel corso di una telefonata,
al portiere della squadra della società Edo Mestre, Pesce Lionello, "una busta con molto denaro",
messa a disposizione dal Baldan, affinchè favorisse il Pro Mogliano nella gara tra le due società,
fissata per il 6.4.1997, con ciò ponendo in essere atti diretti ad.alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara.
La Commissione Disciplinare, dopo aver proceduto alle debite contestazioni ed al dibattimento,
infliggeva al calciatore Panisi Giorgio la sanzione della qualifica fino al 30.6.2000, al dirigente
Baldan Enrico quella dell'inibizione fino al 31.12.2000 ed all'A.S. Pro Mogliano la penalizzazione
di n. 4 puliti in classifica da scontarsi nel Campionato 1997/98.
Avverso tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 3 luglio 1997, il calciatore Panisi ha
proposto appello a questa C.A.F. con cui ha chiesto l'annullamento della sanzione inflittagli, non
essendo risultata a suo carico alcuna prova dell'illecito contestato.
L'appello non meritò accoglimento.
Osserva la C.A.F. che, il contrario di quanto sostenuto dall'appellante, risulta documentalmente
provato che è stato il Panisi, su istigazione del Baldan, a fare la proposta volta all'alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara.
Vi sono, innanzitutto, le dichiarazioni, sempre coerenti e concordanti del suo interlocutore, il Pesce,
il quale ha confermato pedissequamente le modalità dell'illecito: i calciatori erano amici, si
scambiavano telefonate e visite tra le rispettive famiglie ed è stato in virtù di tale amicizia che il
Panisi ebbe a contattarlo telefonicamente il giorno prima dell'incontro da alterare per prospettargli
l'offerta del Baldan di "una busta con molto denaro", ma da lui rifiutata sdegnosamente.
Tale descrizione dei fatti è certamente veritiera, sia perché non si comprende, non essendo stato
adombrato neanche il solo sospetto, quali motivi avesse il Pesce per accusare falsamente l'amico
Panisi di avergli proposto l'accordo illecito.
D'altra parte, lo stesso Panisi conferma il contatto telefonico, nel corso del quale egli aveva riferito
al Pesce la proposta del Baldan, anche se si è giustificato asserendo che lo aveva fatto "per
stigmatizzare l'accaduto e per richiamare l'attenzione dell'amico sul comportamento di certe persone
che conoscevano da tanto tempo", ma se questo fosse stato il reale intendimento del Panisi, avrebbe
dovuto aversi immediato seguito con un logico scambio di critiche all'operato dell'istigatore alla
corruzione anche da parte del Panisi, il che non è stato. II Pesce ha troncato la conversazione
sull'argomento, senza che l'altro tentasse una benchè minima replica per giustificarsi.
Tali argomentazioni convincono della responsabilità del reclamante nel tentativo di illecito e,
pertanto, la decisione impugnata va confermata anche per quanto riguarda l'entità della sanzione,
che è stata contenuta al minimo.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Panisi
Giorgio e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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