F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEI SIGG.RI PAOLINELLI SERGIO E RENZI ROBERTO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 31.3.1999 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE S.G.S., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 3 del 6.8.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEI SIGG.RI PAOLINELLI SERGIO E RENZI ROBERTO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 31.3.1999 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE S.G.S., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 3 del 6.8.1997) I Signori Paolinelli Sergio e Renzi Roberto hanno proposto appello a questa C.A.F. avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il quale, a seguito di deferimento disposto dal Presidente del Comitato medesimo, infliggeva loro la sanzione della squalifica fino al 31.3.1999, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per inottemperanza alle disposizioni federali in relazione allo svolgimento di due tornei per la Categoria Pulcini, disputatisi a maggio e giugno 1997, organizzati dalla società Aurora Calcio Jesi nella quale i due reclamanti ricoprono le funzioni di Responsabili Tecnici (Com. Uff. n. 3 del 7 agosto 1997). Gli appellanti hanno, in via preliminare, tra l'altro, eccepito l'irritualità del procedimento disciplinare a loro carico, non avendo ricevuto comunicazione diretta né dell'atto di deferimento, da parte dell'Organo denunciante, né dell'atto di contestazione dell'addebito, da parte dell'Organo disciplinare, per cui non sono stati messi nelle condizioni di poter produrre proprie deduzioni difensive, né di avvalersi del diritto di essere ascoltati, né, infine, di conoscere la data fissata dall'Organo disciplinare per l'esame e la discussione del procedimento. L'appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento. Ed invero, esulta che I'atto di deferimento disposto dal Presidente del Comitato Regionale è stato reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul Com. Uff. n. 2 del 21 luglio 1997 e che il Giudice Sportivo di 2° Grado, senza dar luogo ad alcun atto istruttorio, ha assunto le proprie decisioni che sono state rese note sul precitato Com. Uff. n. 3. Resta quindi accertata la palese inosservanza delle modalità precedutali fissate dagli art. 24 e 25 punto 2 C.G.S., per cui ne consegue che deve annullarsi l'impugnata delibera e disporsi il rinnovo del procedimento. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dai Sigg.ri Paolinelli Sergio e Renzi Roberto, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dall'art. 27 n. S C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio al Giudice Sportivo di 2° Grado per il rinnovo del procedimento. Ordina la restituzione della tassa versata.
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