F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MELEGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 13 del 9.10.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. MELEGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 13 del 9.10.1997) L'U.S. Melegnanese ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 13 del 19 ottobre 1997, la quale, in relazione al deferimento disposto dal Presidente del Comitato medesimo a seguito della mancata iscrizione della società alla Coppa Italia 1997/98, infliggeva ad essa appellante la sanzione dell'ammenda di L. 5.000.000. Deduce l'appellante di aver all'epoca dell'iscrizione al Campionato, presentato "modulo di rinuncia" alla partecipazione alla Coppa Italia e che non avendo il Comitato provveduto ad inserirla in alcun girone relativo alla Coppa, lo stesso avrebbe, a dire dell'appellante, avvalorato di fatto la rinuncia per cui essa società si ritiene svincolata dall'impegno. L'appello è inammissibile. Osserva infatti il Collegio che la sanzione di che trattasi non rientra fra quelle impugnabili ai sensi dall'art. 35 n. 4lett. d) C.G.S.. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Melegnanese di Melegnano (Milano) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it