F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL CALCIATORE ANTONELLI STAVIO E DELL’U.S.GRAGNOLESE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELLA SOUALIFICA PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI L. 400.000 INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE, E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 13 del 16.10.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL CALCIATORE ANTONELLI STAVIO E DELL'U.S.GRAGNOLESE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELLA SOUALIFICA PER MESI 6 E DELL'AMMENDA DI L. 400.000 INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE, E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 13 del 16.10.1997) II Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana il calciatore Bonotti Stefano, tesserato per la Pol. Grappoli Mulazzo 96; per avere al termine della gara Groppoli/Gragnolese del 12 gennaio 1997, valida per il Campionato di 3e Categoria, colpito cori un calcio al mento il calciatore avversario Antonelli Stavio, tesserato per I'U.S. Gragnolese: Deferiva, inoltre, quest'ultimo per avere proposto querela contro il Bonotti per l'atto di violenza in suo danno, senza avere richiesto l'autorizzazione di cui all'att. 24 dello Statuto Federale. Riteneva, altresì, che le società di appartenenza dei deferiti dovevano rispondere per responsabilità oggettiva per le violenze da costoro commesse. La suddetta Commissione Disciplinare, con Com. Uff. n. 13 del 16 ottobre 1997, riteneva entrambi i calciatori responsabili della violazione dall'art. 1 comma i C.G.S., e le due società responsabili della violazione dall'art. 6 comma 2 C.G.S., per i fatti loro rispettivamente ascritti e infliggeva, tra l'altro, al calciatore Antonelli Stavio la sanzione della squalifica a mesi sei e all'U.S. Gragnolese la sanzione dell'ammenda di L. 400.000. Il calciatore Antonelli Stavio proponeva reclamo a questa C.A.F. chiedendo il proscioglimento per non avere commesso il fatto ed in subordine la riduzione della sanzione inflittagli. L'U.S. Gragnolese a sua volta proponeva reclamo ad adiuvandum, tacendo proprie le conclusioni del calciatore. In via preliminare, si dispone la riunione dei due reclami per evidente connessione oggettiva. I due reclami sono inammissibili, ai sensi dall'art. 35w. 4lett. d) C.G.S.. Tale norma dispone che per la disciplina sportiva nell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari o dei Giudici . Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardano squalifiche per i tesserati che superano i dodici mesi. Nel caso in esame all'Antonelli è stata comminata Ia punizione sportiva di mesi sei. Parimenti inammissibile è il reclamo per la parte inerente la:sanzione dell'ammenda inflitta alla U.S. Gragnolese. Le tasse vanno incamerate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal calciatore Antonelli Stavio e dell'U.S. Gragnolese di Gragnola (Massa), li dichiara inammissibili, ai sensi dall'art. 35 n. 4-lett. d) C.G.S.. Dispone l'incameramento delle relative tasse.
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