F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. NUOVA CAPRIOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA 1997/98INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE BRIGNOLI ALESSANDRO A N. 3 GARE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 22 dell’11.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.C. NUOVA CAPRIOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI N. 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA 1997/98INFLITTALE, A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, A
SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE BRIGNOLI ALESSANDRO A N. 3
GARE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 dell'11.12.1997)
Con atto 11.11.1997 il Presidente del Comitato Regionale Lombardia deferiva alla competente
Commissione Disciplinare la società F.C. Nuova Capriolo il Presidente della stessa, Sabbadini
Gianluigi, ed il calciatore Brignoli Alessandro ex art. 40 n. 4 N.O.I.F. (tesseramento contemporaneo
dell'atleta per più società), contestando altresì al calciatore ed alla società l'eventuale partecipazione
del primo a gare ufficiali.
L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 22 dell'11 dicembre 1997,
squalificava il calciatore Brignoli Alessandro a tutto il giorno 11 marzo 1998 e infliggeva alla
società l'ammenda di lire 150.000 in relazione alle gare nelle quali era stato impiegato il predetto e
la penalizzazione di nove punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, in relazione alle
partite Nuova Capriolo/Glauria, Nuova Capriolo/Montisola e Nuova Capriolo/Erbanno.
Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale il
F.C. Nuova Capriolo, adducendo la sua "assoluta" mancanza di colpa nella utilizzazione del
Brignoli e la irritualità dell'adottata procedura.
II gravame non ha fondamento.
Risulta agli atti che l'Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Lombardia respingeva la
richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. n. 054413 del 5.9.1997, sottoscritta dal calciatore Brignoli
Alessandro in favore della società F.C. Nuova Capriolo, in quanto lo stesso era già tesserato per la
società U.S. Sarnico 1908 a far data dal 30.9.1995 (lista n. 0024345 di trasferimento a titolo
definitivo dall'A.S. Capriolo).
Risulta altresì che, all'atto del deferimento, il Brignoli aveva già disputato irritualmente, per i colori
del F.C. Nuova Capriolo, le gare dianzi indicate.
Ciò posto, osserva la C.A.F. che la procedura adottata in concreto appare esente da critiche. Ed
invero la competente Commissione, essendo decorso il termine di quindici giorni dallo svolgimento
delle gare previsto dell'art. 37 n. 3 comma 2 C.G.S., che avrebbe potuto portare alla modifica dei
risultati conseguiti sul campo, bene ha inteso il deferimento fatto dal Presidente del Comitato
Regionale quale dénuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibile con le sanzioni
previste dell'art. 8 lett. b/f C.G.S., e ciò allo scopo di salvaguardare la regolarità del campionato,
altrimenti compromessa dalla utilizzazione di un calciatore non avente titolo.
Le sanzioni a tal fine inflitte appaiono adeguate.
Né è a parlarsi nella specie di mancanza di colpa nel comportamento tenuto dalla società
reclamante, legittimo apparendo il rimprovero mosso ai suoi responsabili di non avere svolto
accertamenti sulla esistenza di precedenti vincoli dell'atleta.
L'appello va quindi respinto per la sua infondatezza, con il conseguente incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Nuova Capriolo di
Capriolo (Brescia) e ordina incamerarsi la relativa tassa.
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