COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 30/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Presidente del C.R.L. del calciatore Mandile Michele per violazione dell’art.40 n.4N.O.I.F. per avere sottoscritto richiesta di tesseramento per la A.S.Don Bosco pur essendo tesserato per altra società, del Sig.Fausto Cassago per aver sottoscritto ed inoltrato la richiesta senza compiere le necessarie verifiche, e della A.S.Don Bosco diretta responsabile dell’operato del proprio Presidente
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°44 del 30/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento ad opera del Presidente del C.R.L. del calciatore Mandile Michele
per violazione dell’art.40 n.4N.O.I.F. per avere sottoscritto richiesta
di tesseramento per la A.S.Don Bosco pur essendo tesserato per altra società,
del Sig.Fausto Cassago per aver sottoscritto ed inoltrato la richiesta senza compiere le necessarie verifiche, e della A.S.Don Bosco diretta responsabile dell’operato
del proprio Presidente
La Commissione Disciplinare, lette le deduzioni a difesa dell’A.S.Don Bosco, ascoltati i dirigenti della stessa, vista la relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini con i relativi allegati, osserva che nessuna responsabilità può essere addebitata ai deferiti in quanto:
a) il calciatore Michele Mandile ha sottoscritto un documento in bianco, sottopostogli dal dirigente della City Varese, Saverio Festa, nella convinzione che detto documento – come riferitogli dal dirigente – fosse indispensabile per ottenere lo svincolo e, quindi, ha sottoscritto la richiesta di tesseramento per l’A.S.Don Bosco, dopo aver preso visione della comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Lombardia in data 20 settembre 2001 secondo la quale risultava libero.Circostanza questa che confermava la di lui convinzione che il documento in precedenza sottoscritto effettivamente servisse per svincolarlo.
b) Il Presidente dell’A.S.Don Bosco, Sig.Fausto Cassago, ha sottoscritto ed inoltrato la richiesta di tesseramento del Mandile solo dopo aver ricevuto la già citata comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti, comunicazione che avvalorava la circostanza che il Mandile era svincolato e non si era tesserato per altra società.
c) Essendo esente da resposabilità il Presidente va necessariamente assolta dall’addebito anche la società.
La Commissione Disciplinare osserva, poi, che ai sensi dell’art.8 n.1C.G.S. è fatto divieto nello svolgimento di attività comunque attinenti al trasferimento, al tesseramento di calciatori e tecnici di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati.In tal caso la trattativa anche se conclusa è priva di effetti.
Essendo, dunque, emerso in modo inequivocabile dall’istruttoria svolta dal collaboratore dell’Ufficio Indagini che il tesseramento del calciatore Michele Mandile all’U.S.Nazionale S.Ambrogio è avvenuto grazie all’opera di Saverio Festa, dirigente della City Varese, inibito sino al 31luglio 2003, va preso atto che il tesseramento stesso è privo di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il calciatore stesso deve ritenersi validamente tesserato per la A.S.Don Bosco.
Gli atti vanno, infine, rimessi al Presidente del Comitato Regionale Lombardia per gli eventuali provvedimenti di competenza in merito ai comportamenti del già citato Saverio Festa, del Presidente della U.S.Nazionale S.Ambrogio e della U.S.Nazionale S.Ambrogio, emersi a seguito dell’istruttoria esperita dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Per tali motivi la C.D.
ASSOLVE
i deferiti Michele Mandile, Fausto Cassago ed A.S.Don Bosco dagli addebiti loro contestati
RILEVA
che il calciatore Michele Mandile è tesserato per l’A.S.Don Bosco
RIMETTE
gli atti al Presidente del Comitato Regionale Lombardia per gli eventuali provvedimenti di competenza in merito ai comportamenti sopra segnalati.
Si comunichi direttamente alle parti a cura della Segreteria del C.R.L.
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