COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°2 del 19/07/2001 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO SIG. MARCELLO LANARI – dirigente A.C. Nuova Folgore nonché della società A.C. Nuova Folgore.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°2 del 19/07/2001 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO SIG. MARCELLO LANARI – dirigente A.C. Nuova Folgore nonché della società A.C. Nuova Folgore. Con nota del 23.5.2001 la Procura Federale ha deferito avanti questa C.D. il sig. Marcello Lanari e la società A.C. Nuova Folgore per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. per aver colpito al viso in modo violento un giocatore della società Candia Baraccola a fine gara; la società per la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. Con nota del 5 giugno 2001 la C.D., ai sensi dell’art. 25 comma 2 C.G.S., ha contestato l’addebito contestualmente informando che l’esame del deferimento sarebbe avvenuto alla riunione del 16 luglio 2001 con l’avvertimento della facoltà di deposito di deduzioni a difesa e di richiesta di audizione entro il termine perentorio del 9 luglio 2001. I deferiti non hanno fatto pervenire deduzioni difensive né hanno presentato richiesta di audizione; alla riunione del 16 luglio 2001 è intervenuta la Procura Federale a mezzo del proprio rappresentante avv. Michele Brunetti il quale ha chiesto riconoscersi gli addebiti contestati con irrogazione della sanzione della inibizione sino al 31 marzo 2002 per il sig. Marcello Lanari e dell’ammenda di Lire 500.000 per la società. L A C O M M I S S I O N E letti gli atti del procedimento; rilevata la sussistenza degli addebiti anche per la stessa ammissione da parte del deferito avanti l’Ufficio Indagini; ritenute congrue le richieste della Procura Federale che pertanto meritano accoglimento; D E C I D E di irrogare al sig.Marcello Lanari, dirigente della A.C. Nuova Folgore, la sanzione dell’inibizione fino al 31 marzo 2001 ed alla società A.C. Nuova Folgore la sanzione dell’ammenda di Lire 500.000; manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
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