COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 08/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO POL. TAURUS e signor LUIGI GENTILUCCI, Presidente della POL. TAURUS di Pievetorina,

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 08/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO POL. TAURUS e signor LUIGI GENTILUCCI, Presidente della POL. TAURUS di Pievetorina, Con nota del 14 giugno 2001 all’esito del relativo procedimento definitosi con l’ annullamento del tesseramento la Commissione Tesseramenti ha deferito avanti questa C.D. la società ed il Presidente della stessa indicati in epigrafe per rispondere della violazione delle norme del C.G.S. in materia di tesseramento per aver tesserato con firma apocrifa il giocatore GUERRINI SIMONE in data 21-01-2000. Ritualmente comunicato il deferimento, la società faceva pervenire scritti difensivi e chiedeva l’ audizione personale; alla odierna seduta il Presidente della società deferita, ribadiva le proprie difese, chiarendo fra l ‘altro i fatti in discussione ed in particolare sottolineando il fatto che il GUERRINI precedentemente al tesseramento contestato, era stato già tesserato ed aveva disputato alcune gare con la stessa società dal settembre 1999 fino al novembre 1999, allorchè pervenne la segnalazione della non tesserabilità per essere lo stesso già vincolato con altra società. LA COMMISSIONE esaminati gli atti del procedimento; accertata la violazione delle norme federali relative al tesseramento, così come emerso dalla istruttoria, per aver tesserato il giocatore con firma apocrifa; rilevato che i fatti non lasciano intravedere un intento doloso da parte della società POL. TAURUS e del suo PRESIDENTE, signor LUIGI GENTILUCCI; DECIDE di irrogare alla Pol. TAURUS di Pievetorina l’ ammenda di Lire 500.000 (cinquecentomila) e al signor LUIGI GENTILUCCI l’ inibizione fino al 7 dicembre 2001.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it