COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°45 del 09/05/2002 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO a 5 SAMBENEDETTESE e del Presidente ALBERTINI MARCO per inosservanza dell’ art. 43 N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°45 del 09/05/2002 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO a 5 SAMBENEDETTESE e del Presidente ALBERTINI MARCO per inosservanza dell’ art. 43 N.O.I.F. Con nota del 6.2.2002 Prot. 1495/10 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione la società A.S. Calcio a 5 Sambenedettese ed il Presidente ALBERTINI MARCO per inosservanza dell’articolo 43 delle N.O.I.F. per aver schierato il calciatore FICETOLA MASSIMO privo della certificazione sanitaria di idoneità agonistica e per non aver conservato le certificazioni sanitarie relative ai propri tesserati. Con nota spedita il 26.03.2002 Prot. 280 la C.D., ai sensi dell’art. 37 comma 2 C.G.S., preliminarmente accertata la avvenuta notificazione dell’ atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha convocato i deferiti e la Procura per la trattazione del giudizio. Alla odierna udienza è comparso il signor ALBERTINI MARCO il quale ha dichiarato di non essere in grado di ricordare se effettivamente il giocatore prese parte alle gare senza la prescritta documentazione sanitaria e che comunque lo escludeva in quanto sempre attento a tale adempimento; lo stesso aggiungeva di non aver rinvenuto la certificazione del calciatore FICETOLA, così come quest’ultimo, anche stante il tempo trascorso. LA COMMISSIONE letti gli atti del procedimento; visto l’ art. 43 delle N.O.I.F., rilevato che la documentazione sanitaria non incide sulla regolare partecipazione del giocatore alla gara e che la responsabilità rimane a carico dello stesso Presidente; verificato che la società ha conservato tutte le altre certificazioni sanitarie; DECIDE n di infliggere alla società A.S. CALCIO a 5 Sambenedettese la sanzione della ammonizione e al signor ALBERTINI MARCO la inibizione fino al 30 giugno 2002; n di mandare alla Segreteria del C.R.M. per le comunicazioni di rito.
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