COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/06/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare- CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Deferimento instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. con nota del 22 aprile 2002,prot.n.3152/196pf/EF/vg,nei confronti di: -GEMMA LORENZO,calciatore dell.A.C.San Pancrazio Salentino, per la violazione dell’art. 1 comma 1C.G.S.; -Società A.C. TORRE di Torre Santa Susanna (Br.) per violazione dell’art. 2 comma 3 e 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/06/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare- CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Deferimento instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. con nota del 22 aprile 2002,prot.n.3152/196pf/EF/vg,nei confronti di: -GEMMA LORENZO,calciatore dell.A.C.San Pancrazio Salentino, per la violazione dell'art. 1 comma 1C.G.S.; -Società A.C. TORRE di Torre Santa Susanna (Br.) per violazione dell'art. 2 comma 3 e 4 C.G.S. Con nota del 27/10/2000 il Comitato Regionale Puglia trasmetteva alla Procura Federale della FIGC, l’incarto relativo ad un esposto inviato in data 20/12/2000, dal Presidente della soc. N.U.S. Cellino al Comitato Provinciale di Brindisi, con cui venivano denunziate alcune presunte irregolarità relative alla gara svoltasi il 26/11/2000 fra la N.U.S. Cellino e I’A.C. Torre. Completata l’istruttoria affidata all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., con nota del 2/04/02 (prot. n.3152/196/pf/EF/vg il Procuratore Federale, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia i succitati Gemma Lorenzo (calciatore della società A.C. S. Pancrazio Salentino) e la soc. A. C. Torre per rispondere: - il Primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1° del C.G.S. per aver partecipato alla gara N.U.S. Cellino - A.C. Torre del 26/11/2000, anche se tesserato per altra società; - la società A.C. Torre della violazione di cui all’art.2. commi 3 e 4 per responsabilità diretta ed oggettiva; ed art. 39 comma 4 della N.O.I.F. per aver schierato nella gara con la N.U.S. Cellino del 26/11/2000 il calciatore Gemma Lorenzo, tesserato per altra società. Disposta la convocazione delle parti interessate per il giorno 20/05/2002, la Commissione rilevava che non era pervenuto l'avviso di ricevimento relativo alla racc. a.r. del 07/05/2002 di convocazione del calciatore Gemma Lorenzo (racc. a.r. erroneamente inviata in luogo diverso dalla residenza del convocato), per cui disponeva la ricitazione di tutte le parti interessate, per il giorno 13/06/2002. ************ All'udienza succitata del 13/06/2002 comparivano: - per la procura Federale, l'avv. Giuseppe Monaco; - il sig. Lorenzo Gemma di persona. Non compariva invece, alcun rappresentante della Soc. A.C. Torre di Torre Santa Susanna, benché regolarmente convocata. Interrogato il Gemma sui fatti e sulle violazioni a lui contestate: e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, le parti innanzi menzionate - dopo breve, ma esauriente discussione - rassegnavano le seguenti richieste e conclusioni: - l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura federale dichiarava: "La Procura Federale si riporta integralmente alle conclusioni formulate dall'Ufficio Indagini e chiede la squalifica di Gemma Lorenzo per mesi tre, nonché la sanzione pecuniaria per l'A.C. Torre di Euro 300; - il sig. Lorenzo GEMMA dichiarava: "Mi protesto innocente e chiedo di essere mandato assolto da ogni responsabilità". MOTIVI DELLA DECISIONE Dall'esame della documentazione acquisita agli atti del processo è risultato - in maniera certa ed inequivocabile - che il calciatore Gemma Lorenzo(matr. N. 3361308) è stato schierato dalla A.C. Torre ed ha partecipato alla gara del 26/11/2000 contro la soc. N.U.S. Cellino, pur essendo ancora tesserato con l’A.C. San Pancrazio Salentino. Ne può assurgere a dignità di discriminante la circostanza dell'invio al Comitato Regionale Pugliese - da parte dell’A.C. Torre - della lista di svincolo e di tesseramento del calciatore Lorenzo Gemma: dal momento che la trasmissione di tali atti è avvenuta in tempi (13/012/2000 e 28/12/2000) successivi alla data del 26/11/2000 di disputa della gara contro la N.U.S. Cellino. Non vi è dubbio quindi, che gli addebiti mossi dalla Procura Federale siano fondati e meritino accoglimento; anche se nei confronti del solo calciatore Gemma Lorenzo (che non può comunque sottrarsi dalla presunzione di conoscenza e quindi dalla violazione delle norme che regolano il suo svincolo e la tempestività del suo trasferimento) può accordarsi l'attenuante della sua buona fede. P. T. M. la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, così provvede: - dichiara Gemma Lorenzo responsabile della violazione ascrittagli in rubrica e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/08/2002; - dichiara l’A.C. Torre responsabile delle violazioni ascrittele in rubrica e le infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 150.
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