COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Deferimento dell’A.S.SAN DONATO e del sig. PELLEGRINO ANTONIO

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Deferimento dell'A.S.SAN DONATO e del sig. PELLEGRINO ANTONIO Premesso che il Presidente del Comitato Regionale Pugliese ha deferito a questa Commissione Disciplinare con nota n. 313/FB/dm del 13 marzo 2002 l'A.S.San Donato e il sig: Pellegrino Antonio per infrazione dell'art. 40 comma 1 del Regolamento della L.N.D.; Accertato che l'A.S.San Donato non ha ottemperato all'obbligo di quanto previsto dal succitato articolo ed alle norme contenute nel Com. Uff.n. 1 del 5 luglio 2001 punto 19, relativamente agli adempimenti concernenti il tesseramento dell'allenatore; Considerato ,inoltre, che il sig: Pellegrino ha svolto le mansioni di allenatore dell'A.S.San Donato durante il corrente campionato di seconda categoria , senza il prescritto tesseramento per la stagione sportiva in corso; Ritenuto , pertanto, di dover adeguatamente sanzionare la Società e l'allenatore D E L I B E R A Infliggere all'A.S.San Donato l'ammenda di euro 250,00 ed all'allenatore,sig. Pellegrino Antonio , l'inibizione fino al 31 luglio 2002.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it