COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Deferimento del Sig. DE PASQUALE Franco, presidente della A.S. ATLETICO MANDURIA, per violazione dell’art. 3 comma 1 C.G.S. e dell’A.S. ATLETICO MANDURIA per violazione dell’art. 3 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Deferimento del Sig. DE PASQUALE Franco, presidente della A.S. ATLETICO MANDURIA, per violazione dell’art. 3 comma 1 C.G.S. e dell’A.S. ATLETICO MANDURIA per violazione dell’art. 3 comma 2 C.G.S. : PROCEDIMENTO Instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 24/04/2002 (prot. n. 3233/231 pf/EF/MM) FA TTO Con nota del 13/03/2002 il Comitato Regionale Puglia segnalava alla Procura Federale che in data 15/02/02 il Presidente dell'A.S. Manduria (dott. Franco De Pasquale) aveva inviato a varie istituzioni e ad organi di stampa, un esposto con cui, nel sottoporre a dura critica le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo (relative alla gara Giov. Maruggio e/ A.S. Atletico Manduria del 10/02/2002), aveva espresso giudizi offensivi e lesivi della reputazione del Direttore di gara e del già citato Giudice Sportivo. Ritenute, ricorrenti le violazioni dell'art.3 comma 1 C.G.S. (per il Presidente dott. Franco De Pasquale) e dell'art.3 comma 2 C.G.S. (per la A.C. Atletico Manduria); la Procura Federale deferiva alla Commissione disciplinare la persona e la società succitate, per le violazioni in premessa menzionate. Disposta la convocazione delle parti interessate per il giorno del 20/05/2002, nella non comparsa dei deferiti e della Procura Federale, la commissione ha adottato le decisioni che seguono. MOTIVI Dopo aver esaminato gli atti, la Commissione ritiene che le contestazioni mosse dalla Procura Federale, meritino integrale accoglimento. Nell'ambito sportivo è infatti lecito sottoporre a critica i provvedimenti e le decisioni, adottati dagli organi istituzionalmente a ciò delegati semprechè il contesto di tali critiche sia contenuto nell'ambito della correttezza e dell'osservanza, non solo delle norme federali, ma anche dei più comuni canoni di civile e reciproco rispetto, dell'onorabilità altrui. Principi questi, del tutto disattesi e violati, dal dott. De Pasquale con il suo esposto del 14/02/2002. Non può infatti revocarsi in dubbio, che le espressioni adottate dal succitato Presidente dell’A.S. Atletico Manduria siano particolarmente gravi e lesive della reputazione del direttore di gara prima (definito in più parti dgllo scritto succitato, "incosciente" "puerile" "incompetente" "immaturo"... sic!); e del Giudice Sportivo (il cui provvedimento è stato definito "intollerabile" "spregevole e lesivo" della dignità umana, oltre che offensivo dell'intelligenza altrui..." sic!). Ne deriva che va - senza ombra di dubbio - affermata la responsabilità del Presidente Franco De Pasquale; resa ancor più grave dalla coscienza e volontarietà - da parte di quest'ultimo - di compiere l'atto offensivo e non corretto (più volte innanzi citato), tanto da fargli affermare "...riteniamo che questo nostro scritto ci porterà come premio, una squalifica per lesa maestà, ma non ci importa niente..." (sic! testualmente). Adeguata si appalesa pertanto, la sanzione a carico del già citato sig. Franco De Pasquale, dell'inibizione per la durata di anni uno. Alla succitata affermazione di responsabilità del Presidente De Pasquale, consegue la punizione - per responsabilità oggettiva - dell'A.S. Atletico Manduria dell'ammenda di 250 Euro. P.T.M. la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia: - dichiara De Pasquale Franco responsabile dell'addebito ascrittogli e per l'effetto gli infligge la sanzione dell'inibizione ex art.14 lett. e) C.G.S. per la durata di anni uno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul com. ufficiale; - dichiara conseguentemente la A.S. Atletico Manduria oggettivamente responsabile in relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente e le infligge la sanzione dell'ammenda di 250 Euro. Cosi deciso nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia il 20/05/2002).
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