COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 29/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA – Deferimento di alcune Società di Eccellenza per inosservanza dell’art. 40 del Regolamento L.N.D.

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 29/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA - Deferimento di alcune Società di Eccellenza per inosservanza dell'art. 40 del Regolamento L.N.D. - Visto il deferimento , effettuato dal Presidente del Comitato Regionale Puglia -L. N. D. - in data 31 ottobre 2001, prot. n.814/G. G. , per non aver ottemperato all'obbligo di affidare la conduzione tecnica della prima squadra ad un allenatore regolarmente abilitato dal Settore Tecnico della F. I.G. C. nei confronti delle Società : A.C. Atletico Conversano , A. C. Massafra , A.S. San Paolo Bari e U.S. Taurisano. - Letti ed applicati gli art. 40 del Regolamento L. N. D. e 38 delle NOIF, nonchè le disposizioni emanate dal Comitato Regionale Puglia con Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2001 e ripetute con Com. Uff. n. 3 del 2 agosto 2001; - Ritenuto che l'A. S. San Paolo Bari aveva provveduto tempestivamente ad ottemperare all'obbligo previsto dalle disposizioni regolamentari; - Rilevato che le Società A.C. Conversano e U. S. Taurisano , all'atto dell'iscrizione , hanno comunicato il nominativo dell'allenatore , ma si sono rese responsabili di ritardato invio della documentazione di tesseramento dell'allenatore; - Che l'A.C. Massafra , all'atto dell'iscrizione , non ha comunicato il nominativo dell'allenatore ed ha assolto a tale adempimento soltanto successivamente e con notevole ritardo a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari; P.Q.M. DELIBERA - Infliggere alle Società A.C. Conversano e U.S. Taurisano l'ammenda di £.500.000 (cinquecentomila); - Infliggere alla Società A.C. Massafra l'ammenda di £. 600.000 (seicentomila).
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