COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di CALCIO A CINQUE Deferimento instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. nei confronti dei tesserati ,sigg. BRUNO FERRULLI, MICHELE D’ALONZO , ANTONIO SESSA e VINCENZO DI LISO relativamente alla gara AUDACE BARI – REAL POLIGNANO del 10 febbraio 2001.

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di CALCIO A CINQUE Deferimento instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. nei confronti dei tesserati ,sigg. BRUNO FERRULLI, MICHELE D'ALONZO , ANTONIO SESSA e VINCENZO DI LISO relativamente alla gara AUDACE BARI - REAL POLIGNANO del 10 febbraio 2001. FA TTO Con lettera del 23 febbraio 2001, il Comitato Regionale Pugliese della L.N.D. trasmetteva all'Ufficio Indagini, unitamente alla documentazione relativa, un esposto del prof. Francesco Loporchio in cui si sosteneva che il rapporto arbitrale della gara in oggetto sarebbe stato indebitamente alterato allo scopo di far figurare la regolare conclusione dell'incontro, che sarebbe stato invece sospeso, poco prima della conclusione del primo tempo a seguito di una aggressione subita dal secondo arbitro (sig. Antonio Sessa). Sosteneva il prof. Loporchio che la sospensione dell'incontro era stata da lui rilevata in un riquadro (in alto a destra) del rapporto pervenuto al Comitato nella mattina del giorno 13 febbraio u.s. e sarebbe stata confermata dal rapporto redatto dall'assistente arbitrale sig. Sessa, oggetto dell'aggressione succitata. Sosteneva quindi, l'esponente prof. Loporchio, che per tale motivo egli aveva tracciato una riga, sul prospetto riassuntivo delle gare di campionato, usualmente da lui predisposto il martedì mattina per la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale e per la predisposizione della classifica di campionato. Il prof. Loporchio riferiva altresì, che nel pomeriggio dello stesso giorno i rapporti dell'arbitro e dell'assistente arbitrale sarebbero stati richiesti dal rappresentante dell'A.I.A., presso il Giudice Sportivo sig. Bruno Ferrulli e da lui portati nella stanza in cui usualmente operano i Giudici sportivi. Successivamente notava con stupore che sul referto arbitrale alla locuzione "sospesa al 30' del primo tempo" erano state aggiunte le parole "e poi ripresa" e che il rapporto dell'assistente arbitrale allegato non era quello ricevuto in mattinata, in quanto non conteneva nessun rilievo sull'irregolare disputa dell'incontro. Sulla base di tale diversa documentazione, il Giudice sportivo aveva omologato il risultato della gara acquisito sul campo (4 - 2 a favore della squadra ospite). L'esposto del prof. Loporchio, veniva poi confermato dal suo collaboratore sig. Nicola Sassanelli. Espletata l'istruttoria, l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. , con nota dell'11/07/2001 (prot.84/BM/mm), trasmetteva tutta la documentazione, acquisita nel corso dell'inchiesta svolta, al Procuratore Federale della F.I.G.C. il quale, con nota del 20/11/2001, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art.6 comma 1° del C.G.S., deferiva a questa Commissione Disciplinare c/o il Comitato Regionale Puglia i già citati sig.ri Ferrulli, Sessa, Diliso e D'Alonzo, affinchè rispondessero: "...i primi tre della violazione di cui all'art.6 comma 1° del C.G.S. per avere, d'accordo fra loro, posto in essere atti volti allo scopo di alterare il risultato della gara di calcio a cinque Audace Bari / Real Polignano; il quarto della violazione di cui all'art.1° comma 1° del C.G.S. per aver omesso di adottare le dovute cautele, prima dell'omologazione del risultato della gara" (testuale). Verificata la regolarità dell’avvenuta notifica agli interessati, dell'atto di contestazione degli addebiti loro mossi dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare presso il C.R.P. disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 14/01/2002, nel corso della quale comparivano: - l'avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale; - il sig. Bruno Ferrulli; - il sig. Antonio Sessa, assistito dall'avv. Gilberto Mercuri; - il sig. Vincenzo Diliso, assistito dall'avv. Gilberto Mercuri; - il sig. Michele D'Alonzo. Interrogati gli incolpati succitati, sui fatti e sulle violazioni loro contestate ed essendo emersi nuovi e diversi elementi istruttori, suscettibili di verifica; su richiesta del sostituto Procuratore Federale e dell'avv. Mercuri (nell'interesse dei suoi difesi sig.ri Diliso e Sessa), la Commissione, riteneva utile e necessaria l'audizione del prof. Franco Loporchio, del sig. Nicola Sassanelli, del dott. Antonio De Meo, del sig. Cristian Di Tofano, del sig. Fabio Piccirillo e del sig. Giacomo Sassanelli e rinviava il processo, in prosecuzione, all'udienza del 02/02/2002 per la loro audizione, diffidando le parti presenti a comparire nuovamente per tale data, senza ulteriori avvisi e/o formalità. Alla succitata udienza del 02/02/2002, comparivano nuovamente l'avv. Giuseppe Monaco, quale sostituto della Procura Federale i sig.ri Antonio Sessa e Vincenzo Diliso, assistiti dall'avv. Gilberto Mercuri, nonché i sig.ri Bruno Ferrulli e Michele D'Alonzo. Preliminarmente l’avv Mercuri, depositava una lettera a firma del dott. Antonio De Meo (convocato quale teste), il quale nell'impossibilità - per motivi di lavoro - di essere ascoltato di persona, dichiarava per iscritto quanto a sua conoscenza in relazione agli episodi relativi alla gara Audace Bari / Real Polignano del 10/02/2001. Più segnatamente precisava che, nel tardo pomeriggio del 10/02/2001, era stato telefonicamente raggiunto dai sig.ri Diliso e Sessa (arbitri designati per la direzione della gara Audace Bari / Real Polignano di "Calcio a 5") i quali dopo avergli descritto l'episodio di aggressione subito dal secondo arbitro sig. Sessa, aveva avuto dagli stessi assicurazione che la gara era stata portata regolarmente a termine. Di tale lettera dell'01/02/2002 a firma del dott. Antonio De Meo veniva data lettura in udienza e disposta l'allegazione agli atti del processo dopo aver verificato che su tale documento non vi fossero contestazioni e rilievi da parte degli interessati. Veniva quindi, disposta l'audizione di tutti i testi innanzi menzionati, le cui dichiarazioni (in parte divergenti ed in parte rettifìcative, rispetto a quelle rese in sede istruttoria, all'incaricato dell'Ufficio Indagini) verranno esaminate, in maniera più approfondita, oltre. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, le parti innanzi costituite, dopo ampia discussione, così concludevano: - l'avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale "...per il prevenuto sig. Michele D'Alonzo, in considerazione delle risultanze processuali ed in particolare di quanto dichiarato dal prof. Loporchio e dal sig. Nicola Sassanelli i quali hanno integralmente modificato le dichiarazioni rese dinanzi all'ufficio Indagini ed hanno affermato che mai il D'Alonzo aveva appreso quanto si stava verifìcando ed era oggetto del contenzioso, la Procura chiede il proscioglimento del sig. D'Alonzo. Per quanto riguarda invece gli altri prevenuti sig.ri Bruno Fermili, Antonio Sessa e Vincenzo Diliso, si associa alle affermazioni di responsabilità già formulate dal Procuratore Federale con nota del 20/11/2001 e chiede che venga inflitta a ciascuno di essi la sanzione di inibizione di anni uno..." L'avv. Mercuri, nell'interesse dei sig.ri Ferrulli, Sessa e Diliso, così conclude: "...voglia la Commissione Disciplinare procedere all'integrale proscioglimento dei propri assistiti e del sig. Ferrulli dall'imputazione di illecito sportivo, in quanto non vi è stato alcun atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara; né la Procura Federale ha dimostrato, neppure indiziariamente, tale circostanza....". La Commissione Disciplinare si riservava di decidere per poi provvedere come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall'esame della documentazione e delle risultanze acquisite nel corso del processo (con particolare riguardo alle rettifiche ed alle precisazioni fornite dal prof. Franco Loporchio e dal suo collaboratore sig. Nicola Sassanelli, nel corso della loro audizione dinanzi alla Commissione) va subito detto che l'incolpato sig. Michele D'Alonzo è risultato del tutto estraneo e neppure a conoscenza dei fatti occorsi; per cui va accolta la richiesta formulata dal S. Procuratore Federale, di assoluzione piena per non aver commesso il fatto addebitatogli. Vanno altresì - a giudizio della Commissione - mandati assolti (ancorché con diversa motivazione) anche gli altri tre incolpati, a cui è stata contestata la violazione di cui all’art'6, comma 1° C.G.S. "...per aver d'accordo fra loro, posto in essere atti volti allo scopo di alterare il risultato della gara di calcio a cinque Audace Bari / Real Polignano" (testuale).Ritiene la Commissione che l'illecito sportivo (previsto e regolato dall'art. 6 CGS) ricorra solo se e quando sussistano i presupposti di una tale violazione; costituiti - com'è noto - dalla sussistenza di atti "diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica". Presupposti che nella specie appaiono del tutto carenti per i seguenti motivi. Aldilà di quanto già precisato per l'incolpato sig. Michele D'Alonzo; va innanzi tutto, dato atto che, anche gli episodi e gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini (che avevano caratterizzato il deferimento da parte della Procura Federale degli altri incolpati Ferrulli, Diliso e Sessa) hanno subito tali e tante sostanziali e significative modificazioni, da privare l'illecito sportivo contestato, dei suoi stessi connotati peculiari. Com'è noto che la vicenda in esame, ha preso le mosse dall'esposto del 23/02/2001 a firma del prof. Francesco Loporchio - delegato regionale del "calcio a 5" - a cui hanno fatto seguito gli accertamenti relativi, svolti dall'Ufficio Indagini. E' però, accaduto che gli elementi di accusa fino a tale momento acquisiti, hanno poi subito - in sede di istruttoria dibattimentale - tali e tante rettifiche, smentite ed integrazioni, da far loro perdere ogni originaria consistenza e valenza probatoria. Dando infatti per certo e non revocabile in dubbio, che il prof. Loporchio il martedì mattina 13 febbraio 2001 (e non il 12 febbraio 2001, così come riportato nelle dichiarazioni rese al collaboratore dell'Ufficio Indagini) ebbe ad esaminare il referto relativo alla gara Audace Bari / Real Polignano del 10/02/02; ingenera dubbi, perplessità e confusione la discordanza fra quanto accertato in sede inquirente e quanto invece dichiarato dallo stesso prof. Loporchio, all'udienza del 02/02/2002. Si legge infatti, dalle dichiarazioni raccolte dall'Ufficio Indagini l'11/06/2001 che: "...nel quadratino in alto a destra era riportata la dicitura "sospesa per incidenti e nel referto allegato si affermava che la gara era continuata pro-forma..." (testuale); laddove poi all'udienza del 02/02/2002, dinanzi alla Commissione Disciplinare, lo stesso prof. Loporchio dichiarava che: "...la frase "sospesa" era annotata sul primo rapporto, mentre la frase "proseguita pro-forma" era scritta su tutti e due i rapporti..... frase questa da me notata nell'ultima pagina di entrambi i documenti innanzi citati...". Tesi questa però, contraddetta dallo stesso collaboratore del prof. Loporchio - sig. Sassanelli - il quale ha invece affermato che "...l'espressione "proseguita pro-forma", era stata inserita dopo la parola "sospesa" nel riquadro in alto a destra della prima pagina del rapporto dell'arbitro..." (cfr. verb. ud. 02/02/02). Aggiunge poi il prof. Loporchio "...non è vero quanto riportato nella dichiarazione da me rilasciata all'Ufficio Inchieste dell'11/06/2001, secondo cui avrei fatto presente la non esistenza degli originali da me esaminati nella mattina e quindi non è vero che ho fatto presente la circostanza al G.S. sig. D'Alonzo Michele che mi ha detto che il primo rapporto era sbagliato e che si doveva giudicare quello arrivato via fax...". Ripeto che dopo quello che era avvenuto la mattina e dopo aver visto il sig. Nicola Sassanelli che portava i documenti al G.S. io non so altro..." (testuale dal verb. del 02/02/2002). Se così è, resterebbero per ciò stesso superate e poste nel nulla le diverse ed originarie affermazioni secondo cui "...nel pomeriggio quando sono giunti i Giudici Sportivi ho notato che il referto in loro possesso non corrispondeva a quello visto in mattinata e che si trattava di altro rapporto pervenuto via fax...."; ed anche che "...il rapporto sostituito è stato portato personalmente dal rappresentante dell'A.I.A. sig. Ferrulli Bruno. Ho rilevato che si trattava di un altro rapporto..." (testuale dalla dich. Uff. Indagini dell'11/06/2001). Espressioni queste che contraddicono radicalmente a quanto dichiarato dallo stesso teste all'udienza del 02/02/2002allorchè ha affermato che: "...il rapporto che risulterà acquisito agli atti, pervenuti via fax, è stato da me visto solo quando me ne hanno fornito tutta la documentazione da archiviare" (testuale dal verb. ud. 02/02/02). Aldilà poi, dell'altra affermazione ("quando fu da me aperta la busta relativa alla gara più volte innanzi citata" poi rettificata in "...La busta come involucro, viene aperta dal G.S...." cfr. verb. ud. 02/02/2002); ciò che lascia ancora più perplessi, è quanto risulta documentalmente provato ed acquisito agli atti del processo; cioè che i due referti (inviati via fax - dal 1° arbitro sig. Diliso e dal II° arbitro sig. Sessa), recano entrambi le date del 12/02/2001 ore 20:24 - sez. AIA Foggia - (il 1°) e del 12/02/2001 ore 20:27 (il II°). Aldilà quindi delle rettifiche, delle precisazioni e dei ripensamenti a cui si è fatto innanzi cenno; appare del tutto evidente che, dando per vero tutto ciò che è stato affermato dal prof. Loporchio e dal suo collaboratore sig. Nicola Sassanelli; si perverrebbe comunque ed in ogni caso, a conclusioni del tutto capovolte rispetto a quelle originarie. Se infatti è vero - com'è vero - che sin dalla sera del 12/02/2001 erano pervenuti al Comitato Regionale Puglia i due fax (gli unici poi esaminati dal G.S. contenenti dati attestanti la regolarità della gara); sospetti ed irregolari diverrebbero - a fortiori - non più i due fax, ma gli altri due referti che il prof. Loporchio non può che aver preso in esame la mattina successiva (13/02/01); e che non potevano peraltro, essere noti ad alcuno, fino a tale momento, atteso che - per concorde dichiarazione di tutti i testi escussi - la busta che conteneva tali referti è stata sicuramente aperta non prima del mattino del 13/02/01; cioè quando già erano già pervenuti e già esistevano i due fax datati 12/02/2001 attestanti la regolarità della gara del 10/02/01 Audace Bari / Real Polignano! ! Contraddizione in termini logici (prima ancora che probatori) che non ha certo bisogno di ulteriori commenti. Ne deriva che la Commissione, la quale non intende affatto dubitare della serietà e dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal prof. Franco Loporchio e dal suo collaboratore sig. Nicola Sassanelli; è però costretta - per vincere le contraddizioni a cui si è fatto innanzi cenno -, far ricorso alla tesi della presunzione del dubbio e dell'equivoco; specie ove si consideri che meritevoli di altrettanta attendibilità, credibilità e serietà appaiono le dichiarazioni rese dal dott. Antonio De Meo (Presidente della sez. A.I.A. di Foggia), dal sig. Giacomo Sassanelli (all'epoca componente C.R.P. designatore e responsabile del "calcio a 5") e dai due arbitri effettivi sig.ri Fabio Piccirillo e Cristian Di Tofano; i quali hanno tutti confermato di aver raccolto - nell'immediatezza della fine della gara del 10/02/2001 Audace Bari / Real Polignano - le confidenze dei due arbitri Diliso e Sessa sulla regolarità della gara da loro diretta (nonostante l'incidente occorso al Sessa che aveva importato la sospensione della gara per qualche minuto, poi proseguita regolarmente); così confermando la autenticità e la validità di quanto dichiarato nei due referti inviati dai succitati due arbitri via fax il 12/02/2001; prima cioè che fosse aperta (l'indomani mattina 13/02/2001) la busta che - secondo le dichiarazioni del prof. Loporchio e del Sassanelli - avrebbe contenuto i due referti con le dichiarazioni di prosecuzione della gara de quo pro-forma. Dalle considerazioni che precedono deriva che, aldilà di legittimi, forti e seri dubbi sull'accadimento dei fatti contestati, è sicuramente certo e non revocabile in alcun modo in dubbio, che la gara più volte citata Audace Bari / Real Polignano del 10/02/2001 non solo è stata dai due arbitri Diliso e Sessa, portata a termine; ma anche ed essenzialmente regolarmente conclusa. Circostanza questa che, incidendo sulla struttura e sulla natura giuridica dell'illecito lo degrada ad una ipotesi giuridica diversa (di diffìcile individuabilità), per essere venuti meno i presupposti e le finalità previsti e voluti dall'art. 6 comma 1 C.G.S.. E' questo il motivo per cui, pur facendo totale astrazione dai forti e seri dubbi a cui si è fatto innanzi cenno, questa Commissione ritiene che, in ogni caso non è confìgurabile, nella specie in esame - l'ipotesi contestata, di "illecito sportivo", prevista e regolata dall'art.6 comma 2 C.G.S.. P. T. M. la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia disattesa ogni diversa e contraria conclusione, eccezione e richiesta - dichiara: - non doversi procedere nei confronti del sig. Michele D'Alonzo per non aver commesso il fatto addebitatogli; - non doversi procedere nei confronti dei sig.ri Bruno Ferruli, Vincenzo Diliso ed Antonio Sessa perché i fatti loro addebitati non costituiscono illecito sportivo.
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