COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 3 dell’11/07/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI TERZA CATEGORIA Procedimento a carico Società: Pol. Canicattinese – per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. – Proc. n° 84/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 3 dell’11/07/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI TERZA CATEGORIA Procedimento a carico Società: Pol. Canicattinese - per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. – Proc. n° 84/B La Presidenza del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. con nota del 2.5.2001 ha deferito la Società in epigrafe indicata per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. anche in relazione dell’art. 43 delle N.O.I.F., per la mancata visita medica di n. 48 atleti (art. 5 D.M. 18.2.1982); La Commissione Disciplinare, visti gli atti, contestata la violazione di che trattasi, fissata l’udienza di trattazione e decisione del caso in esame per il giorno 26.6.2001; In assenza di deduzioni a difesa e nella contumacia della Società deferita, osserva: Il deferimento appare fondato; la Società interessata deve rispondere della violazione contestatale, così come e’ emerso dalla indagine curata da questa Decidente, giusto rilevamento delle singole posizioni di tesseramento; Rilevato il mancato rispetto della norma in relazione a n.48 atleti su un totale di 49 tesserati; visti gli artt. 43 delle N.O.I.F., 1 comma 1 C.G.S. e 8 C.G.S. DELIBERA: di irrogare a carico della Società deferita la sanzione dell’ammenda di £.1.440.000.
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